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Ordinanza — n. 19216/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific argumentation under Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19216/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the arguments repeated those already rejected by the Court of Appeal without new specificity. The appellant failed to meet the requirement of Article 581 of the Criminal Procedure Code, which mandates a distinct and reasoned critique of the lower court's decision. Consequently, the court upheld the original conviction and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.; Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if it merely repeats the grounds of the prior complaint without providing the specific, argumentative critique required by law to fulfill its function of challenging the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity Criminal Procedure Code repetition of arguments procedural costs Court of Cassation argumentative critique guida recidiva in stato di ebbrezza

Disposizioni normative citate

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Art. 581, lett. c) cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Carbone Gino; ritenuto che tutti tre i motivi ripetono concetti già formulati con le doglianze d'appello, alle quali la Corte d'appello aveva già fornito adeguata risposta; osservato, pertanto, che i motivi di ricorso sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett.
Art. 591, lett. c) cod. proc. pen.
c), in relazione all'art. 591 lett.
Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
4-6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01
(Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez.
Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01
243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez.
Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014 Lavorato Rv. 259425 - 01
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 Jakani Rv. 216260 - 01
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Testo completo

posto da: CARBONE GINO nato a MONTALBANO JONICO il 14/04/1953 avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Carbone Gino; ritenuto che tutti tre i motivi ripetono concetti già formulati con le doglianze d'appello, alle quali la Corte d'appello aveva già fornito adeguata risposta; osservato, pertanto, che i motivi di ricorso sono privi della specificità prescritta dall'art. 581, lett. c), in relazione all'art. 591 lett.

c) cod. proc. pen., omettendo, in definitiva, di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso. (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009 Arnone Rv. 243838 - 01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013 Sammarco Rv. 255568 - 01; Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425 - 01); considerato, in particolare, che: - il primo motivo oblitera la motivazione (pag. 4), ove i giudici hanno sottolineato gli elementi da cui desumere la responsabilità dell'imputato (la disponibilità esclusiva del casolare ove è stato rinvenuto l'autocarro riciclato; il ritrovamento, nelle immediate vicinanze, della targa originaria del mezzo; la recente verniciatura della carrozzeria); considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si contesta il vizio di motivazione in ordine alla ritenuta riconducibilità all'odierno ricorrente della condotta delittuosa contestata e alle ragioni che ne hanno determinato la condanna, sono entrambi non consentiti, poiché non considerano che, in relazione al controllo sulla motivazione, alla Corte di cassazione è normativamente preclusa la possibilità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza in sé e per sé considerata (cfr.

Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260 - 01); d'altra parte, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. pagg. 4-6) non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata nell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q P.Q.M