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Ordinanza — n. 19215/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding standing and recidiva due to lack of merit and procedural infirmities.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19215/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and a fine. The appellant challenged the lower court's rejection of his claim based on lack of standing under Article 337 of the Code of Criminal Procedure and issues of recidiva. The court found the standing argument unfounded due to evidence of the company's representative power and deemed the recidiva arguments repetitive and unsupported by new facts.

Regesto Legislator

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Art. 337, co. 3, cod. proc. pen.; Art. 10, co. 1, n. 1, law n. 354/1975; The appeal is inadmissible when the grounds for lack of standing are refuted by documentary evidence and the arguments regarding recidiva are repetitive and fail to demonstrate a change in circumstances.

Parole chiave

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lack of standing recidiva Code of Criminal Procedure inadmissible appeal company representative power legittimazione dell'azionista legittimazione a contestare licenza difetto di legittimazione dell'associazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337, co. 3, cod. proc. pen.
Letto il ricorso di Castagna Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla mancanza di legittimazione a proporre querela ex art. 337, co. 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce della documentazione prodotta dalla parte civile in allegato alle conclusioni d'appello (cfr.
Art. 10, co. 1, n. 1, law n. 354/1975
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Testo completo

posto da: CASTAGNA GIUSEPPE nato a PONTECAGNANO FAIANO il 16/11/1954 avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Castagna Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla mancanza di legittimazione a proporre querela ex art. 337, co. 3, cod. proc. pen., è manifestamente infondato alla luce della documentazione prodotta dalla parte civile in allegato alle conclusioni d'appello (cfr. pg . 29 della visura camerale inerente la società Monclick s.r.I., da cui emerge il potere rappresentativo della componente del consiglio di amministrazione che ha sottoscritto l'atto di querela); considerato che il secondo motivo di ricorso, sulla recidiva è fondato su profili reiterativi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi, con argomentazione esente da criticità dalla corte di merito (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata, ove si rileva come l'ultima condanna dell'imputato risalga appena al 2023, circostanza sintomatica della sua perdurante ed ininterrotta propensione al delitto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q P.Q.Mthi 27, MA 26 Furzi.:7.,:77 2