Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19214/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as arguments are repetitive and already rejected by lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19214/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Pinto Alfredo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for aggravating circumstances under Article 628 and omitted recidivism, but the court found these claims merely repetitive of arguments already rejected by the Court of Appeal of Salerno. Consequently, the court ruled that since the lower court had already thoroughly addressed and dismissed these specific grievances, the appeal lacked new grounds for review.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.; Art. 629 cod. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of arguments already examined and rejected by the court of first instance.

Parole chiave

Generato dall'IA
repetitive appeal inadmissible grounds aggravating circumstances omitted recidivism Court of Cassazione coazione penale uso sproporzionato della forza traffico aggravato di stupefacenti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 628, comma 3, n. 1 cod. pen.
Letto il ricorso di Pinto Alfredo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.
Art. 629 cod. pen.
pen., in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen., è ripetitivo, giacché l'analoga eccezione, formulata con l'atto di appello, aveva già trovato risposta a pg.
Art. 62-bis cod. pen.
Letto il ricorso di Pinto Alfredo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n.
art. 629 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen., è ripetitivo, giacché l'analoga eccezione, formulata con l'atto di appello, aveva già trovato risposta a pg.
art. 62-bis cod. pen
6, ove si rileva come la recidiva non possa essere esclusa sia alla luce del certificato penale in atti, sia in considerazione delle allarmanti modalità di commissione delle reiterate condotte, di talché non risulta possibile concedere le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato a SARNO il 05/10/1989 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di SALERNO dato avviso alle parti; dita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pinto Alfredo; ritenuto che il primo motivo di ricorso, sulla aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1 cod. pen., in relazione al reato di cui all'art. 629 cod. pen., è ripetitivo, giacché l'analoga eccezione, formulata con l'atto di appello, aveva già trovato risposta a pg. 6, essendosi adeguatamente evidenziato in motivazione come, brandendo il martello, l'imputato avesse già ottenuto la sopraffazione psicologica della persona offesa; considerato che il secondo e il terzo motivo di ricorso, relativi, rispettivamente, all'omessa esclusione della recidiva e alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione, sono a loro volta formulati in termini meramente riproduttivi di doglianze già sottoposte all'esame della Corte territoriale e da questa congruamente smentite (pag. 6, ove si rileva come la recidiva non possa essere esclusa sia alla luce del certificato penale in atti, sia in considerazione delle allarmanti modalità di commissione delle reiterate condotte, di talché non risulta possibile concedere le attenuanti ex art. 62-bis cod. pen. in regime di prevalenza sulle aggravanti contestate all'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

P.Q.M