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Ordinanza — n. 19213/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19213/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19213/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: MAZZA MARCELLO nato a CATANZARO il 09/07/2001 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Marcello Mazza; rilevato che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., son meramente ripetitivi delle analoghe doglianze formulate in grado di appello ed adeguatamente affrontate nella decisione impugnata; osservato, in aggiunta, che si tratta di doglianze non consentite poiché non costituiscono critiche di legittimità, ma si limitano a sollecitare una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove (in particolare la deposizione della persona offesa) o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; considerato che la Corte d'appello ha pienamente assolto al proprio dovere motivazionale in relazione a tali aspetti (cfr., in particolare, pg. 7 e 8 sui riscontri oggettivi alla deposizione della persona offesa); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 629 cod. pen; Ordinanza — n. 19213/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 629 cod. pen., son meramente ripetitivi delle analoghe doglianze formulate in grado di appello ed adeguatamente affrontate nella decisione impugnata; osservato, in aggiunta, che si tratta di doglianze non consentite poiché non costituiscono critiche di legittimità, ma si limitano a sollecitare una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove (in particolare la deposizione della persona offesa) o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; considerato che la Corte d'appello ha pienamente assolto al proprio dovere motivazionale in relazione a tali aspetti (cfr., in particolare, pg. 7 e 8 sui riscontri oggettivi alla deposizione della persona offesa); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione estorsione reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza criminalità persistente concussione

Disposizioni normative citate

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art. 629 cod. pen
Letto il ricorso di Marcello Mazza; rilevato che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod.
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Testo completo

posto da: MAZZA MARCELLO nato a CATANZARO il 09/07/2001 avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marcello Mazza; rilevato che sia il primo che il secondo motivo di ricorso, sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 629 cod. pen., son meramente ripetitivi delle analoghe doglianze formulate in grado di appello ed adeguatamente affrontate nella decisione impugnata; osservato, in aggiunta, che si tratta di doglianze non consentite poiché non costituiscono critiche di legittimità, ma si limitano a sollecitare una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove (in particolare la deposizione della persona offesa) o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; considerato che la Corte d'appello ha pienamente assolto al proprio dovere motivazionale in relazione a tali aspetti (cfr., in particolare, pg. 7 e 8 sui riscontri oggettivi alla deposizione della persona offesa); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M