Ordinanza — n. 19211/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: DIBOIS ALESSANDRO nato a CASALE MONFERRATO il 07/05/1979 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ;i/RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Alessandro Dibois; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per la ricettazione di un braccialetto denunciandone la manifesta illogicità a fronte della assoluzione con riferimento alla ricettazione di un differente monile, è manifestamente infondato alla luce della motivazione che ha puntualmente indicato l'elemento differenziale (la presenza di una riparazione), mentre ulteriori valutazioni sulla economicità della riparazione e sulla attendibilità della relativa menzione da parte della persona offesa richiedono valutazioni di fatto che non sono consentite in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19211/2026 — snpen · Corte di Cassazione: posto da: DIBOIS ALESSANDRO nato a CASALE MONFERRATO il 07/05/1979 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ;i/RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Alessandro Dibois; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per la ricettazione di un braccialetto denunciandone la manifesta illogicità a fronte della assoluzione con riferimento alla ricettazione di un differente monile, è manifestamente infondato alla luce della motivazione che ha puntualmente indicato l'elemento differenziale (la presenza di una riparazione), mentre ulteriori valutazioni sulla economicità della riparazione e sulla attendibilità della relativa menzione da parte della persona offesa richiedono valutazioni di fatto che non sono consentite in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Testo completo
posto da: DIBOIS ALESSANDRO nato a CASALE MONFERRATO il 07/05/1979 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udit la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT; ;i/RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alessandro Dibois; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità per la ricettazione di un braccialetto denunciandone la manifesta illogicità a fronte della assoluzione con riferimento alla ricettazione di un differente monile, è manifestamente infondato alla luce della motivazione che ha puntualmente indicato l'elemento differenziale (la presenza di una riparazione), mentre ulteriori valutazioni sulla economicità della riparazione e sulla attendibilità della relativa menzione da parte della persona offesa richiedono valutazioni di fatto che non sono consentite in questa sede; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro