Ordinanza — n. 19210/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: LOMUSCIO DAVIDE SALVATORE nato a TORINO il 08/06/1990 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Davide Salvatore Lomuscio; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla dichiarata inammissibilità per genericità del primo motivo d'appello, è manifestamente infondato, dato che il motivo originario era generico per aspecificità, limitandosi ad enunciare la doglianza (carenza del dolo), senza tuttavia confrontarsi con la motivazione all'epoca impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 19210/2026 — snpen · Corte di Cassazione: posto da: LOMUSCIO DAVIDE SALVATORE nato a TORINO il 08/06/1990 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Davide Salvatore Lomuscio; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla dichiarata inammissibilità per genericità del primo motivo d'appello, è manifestamente infondato, dato che il motivo originario era generico per aspecificità, limitandosi ad enunciare la doglianza (carenza del dolo), senza tuttavia confrontarsi con la motivazione all'epoca impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro
Testo completo
posto da: LOMUSCIO DAVIDE SALVATORE nato a TORINO il 08/06/1990 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Davide Salvatore Lomuscio; rilevato che l'unico motivo di ricorso, con cui il ricorrente deduce violazione di legge in ordine alla dichiarata inammissibilità per genericità del primo motivo d'appello, è manifestamente infondato, dato che il motivo originario era generico per aspecificità, limitandosi ad enunciare la doglianza (carenza del dolo), senza tuttavia confrontarsi con la motivazione all'epoca impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro