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Ordinanza — n. 19207/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to procedural defects and failure to raise penalty excess in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19207/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and fines. The appellant argued for a retrial based on alternative fact reconstructions and theoretical standards, while the court found these arguments lacked the specific legal vices required for cassation review. The decision hinged on the appellant's failure to previously contest the excessive penalty in the appellate court, violating mandatory procedural rules.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it merely reinterprets facts without citing specific vices of the decision, relies on generic theoretical standards, or fails to raise a penalty excess objection in the prior appeal stage.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility procedural defect appeal penalty excess objection alternative fact reconstruction appellate stage requirement censura dell'apprezzamento delle prove controllo della commisurazione della pena censura costituzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
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Testo completo

nato a CASTROVILLARI il 18/04/1960 avverso la sentenza del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;4

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di De Rosa Antonio; ritenuto che dei quattro motivi di ricorso, il primo costituisce una rilettura del fatto, basata su una ricostruzione alternativa della vicenda, nella forma di un atto di appello, piuttosto che di un ricorso per cassazione, non venendo evocata alcuno dei vizi che, soli, possono dar sostanza ad una critica di legittimità del discorso giustificativo della decisione (art. 606, lett. e, cod. proc. pen.: mancanza, contraddittorietà, manifesta illogicità della motivazione); rilevato che il secondo motivo, sullo standard dell'oltre il ragionevole dubbio, rappresenta mera elaborazione teorica, del tutto generica e scollegata dal caso concreto; considerato che il terzo motivo, sulla configurabilità del reato di estorsione, si basa sulla erronea premessa che sia rimesso alla discrezione di chi ritrovi la cosa smarrita, l'importo da corrispondere a titolo di premio; tanto più che a ritrovare quanto smarrito non era stato l'imputato (ma suoi dipendenti); osservato, infine, che il quarto motivo con cui si contesta l'eccessività della pena, non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta in appello (come prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M