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Ordinanza — n. 19199/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and unfounded regarding excessive penalty due to correct sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19199/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the sentence was excessive, but the court found the claim generic and factually incorrect regarding mitigating circumstances. The court ruled that the lower court's balancing of factors was adequate and legally sound.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 648 c.p.: An appeal challenging a sentence as excessive is inadmissible if it is generic, erroneous in its factual premises, and lacks a specific legal argument distinct from the lower court's adequate reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessive penalty generic argument mitigating circumstances Cassation procedure criminal sentencing procedural costs attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 648 c.p.
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Testo completo

NCARLO ROBERTO nato a ERICE il 20/08/1992 avverso la sentenza del 24/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Di Giovanni Giancarlo Roberto; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta l'eccessività della pena, è generico, errato (menzionando l'avvenuta concessione delle circostanze attenuanti generiche - in realtà non applicate: si trattava, piuttosto della qualificazione del reato ex art. 648, cod. pen., nei termini previsti dal quarto comma della fattispecie) e, comunque, manifestamente infondato, alla luce dell'adeguata motivazione fornita dalla sentenza in punto di bilanciamento delle circostanze; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente Frncesc Florit Luci Aielli DEP( IN 27, M 6 2