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Ordinanza — n. 19198/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on criminal liability and sentencing, citing lack of new grounds and judicial discretion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19198/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for criminal liability under Article 640 of the Penal Code and requested a lighter sentence, but the court found these arguments merely repeated from the appellate stage without new evidence. The court emphasized that sentencing factors fall within the trial judge's discretion and are immune from cassation review unless the decision is illogical or contradictory.

Regesto Legislator

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Art. 640 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.: The Court of Cassation cannot examine criminal liability or sentencing aspects if the appeal relies solely on a repetition of grounds already rejected by the court of first instance, or if the matter falls within the discretionary power of the trial judge absent manifest illogic.

Parole chiave

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criminal liability appeal judicial discretion sentencing reiteration of grounds cassation inadmissibility Article 640 penal code abbandono del procedimento per truffa corruzione nell'esecuzione forzata sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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Art. 640 cod. pen.
Letti il ricorso e la memoria di Luca Cavalera; rilevato che il primo motivo, sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod.
Art. 360, para. 1, lett. a, c.p.p.
art. 640 cod. pen
Letti il ricorso e la memoria di Luca Cavalera; rilevato che il primo motivo, sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen.
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Testo completo

ato a GAGLIANO DEL CAPO il 24/02/1992 avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di LECCE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti il ricorso e la memoria di Luca Cavalera; rilevato che il primo motivo, sulla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen. non è consentito in sede di legittimità perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, ed è, in ogni caso, manifestamente infondato, alla luce delle considerazioni di pg. 4, ove si evidenzia il raggiro (invio di documento alterato con WhatsApp) alla base della truffa; rilevato che il secondo ed il terzo motivo, che riguardano il trattamento sanzionatorio (eccessività e diniego della condizionale) sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, si tratta di aspetti che, come ogni altro profilo sanzionatorio, rientrano nella discrezionalità del giudice di merito, immune da censura di legittimità ove, come nel caso di specie, si esprima in una sentenza non contraddittoria e priva di manifeste illogicità; la sentenza, a pg. 5, evidenzia adeguatamente la gravità della condotta e, per altro verso, 'il corposo certificato del casellario ... ricco di delitti specifici', quali ragioni ostative di un trattamento di maggior favore; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M