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Ordinanza — n. 19197/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific argumentation and procedural preclusion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19197/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal filed by Francesco Calafiore inadmissible and ordered him to pay court costs. The court found the first ground barred by preclusion rules preventing re-evaluation of facts, while the second and third grounds were rejected for merely reiterating arguments already dismissed at the appellate level without substantive critique. Consequently, the decision was upheld because the appellant failed to provide a specific, logical argument challenging the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 633 cod. pen.; Art. 131 bis c.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely repeat arguments already rejected or fail to provide a specific, logical critique of the lower court's reasoning, as the Court cannot re-evaluate facts or substitute its own judgment.

Parole chiave

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procedural preclusion lack of specific argumentation reiteration of rejected grounds inadmissibility of appeal logical critique requirement motivazione inadeguata delle censure costituzionali grave restrizione all'uso attuale occupazione

Disposizioni normative citate

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Art. 633 cod. pen.
Letto il ricorso di Francesco Calafiore; rilevato che il primo motivo di ricorso, in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod.
Art. 131 bis c.p.
2 e 3 la motivazione ha puntualmente escluso, anche con corretti riferimenti giurisprudenziali, la ricorrenza della invocata causa di esclusione della antigiuridicità del fatto; rilevato che il secondo motivo, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.
art. 633 cod. pen
Letto il ricorso di Francesco Calafiore; rilevato che il primo motivo di ricorso, in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen.
art. 131 bis c.p
2 e 3 la motivazione ha puntualmente escluso, anche con corretti riferimenti giurisprudenziali, la ricorrenza della invocata causa di esclusione della antigiuridicità del fatto; rilevato che il secondo motivo, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

posto da: CALAFIORE FRANCESCO nato a PALERMO il 03/05/1998 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO FLORIT;o

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Francesco Calafiore; rilevato che il primo motivo di ricorso, in ordine alla dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 633 cod. pen. non è consentito, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argonnentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); osservato che a pg. 2 e 3 la motivazione ha puntualmente escluso, anche con corretti riferimenti giurisprudenziali, la ricorrenza della invocata causa di esclusione della antigiuridicità del fatto; rilevato che il secondo motivo, in ordine al diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. è fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; rilevato che il terzo motivo, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibi P.Q.M