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Ordinanza — n. 19196/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding criminal charge reclassification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19196/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by Giampalmo, Carlucci, and Carlucci inadmissible due to a lack of specific grounds. The appellants argued for a reclassification of the crime from extortion to arbitrary exercise of rights, but the court found their arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the court ruled that the appeal failed to provide new, specific reasons distinct from the first-instance judgment's detailed reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 393 cod. pen.; Art. 629 cod. pen.; Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal lacks specificity if it merely reproduces arguments already examined by the lower court without establishing a new correlation between the decision's complexity and the grounds of the appeal.

Parole chiave

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lack of specificity criminal charge reclassification extortion versus arbitrary rights inadmissible appeal repetitive arguments attività al servizio di diversi datori di lavoro cumulo di azioni allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

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Art. 393 cod. pen.
Art. 629 cod. pen.
bensì quella di cui all'art. 629 cod. pen. (si veda pag.
Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.
art. 393 cod. pen
art. 629 cod. pen
bensì quella di cui all'art. 629 cod. pen.
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Testo completo

posti da: GIAM PALMO VINCENZO nato a PALO DEL COLLE il 04/06/1959 CARLUCCI NICOLA nato a PALO DEL COLLE il 27/11/1954 CARLUCCI GIOVANNA nato a PALO DEL COLLE il 01/02/1961 avverso la sentenza del 31/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi proposti nell'interesse di Vincenzo Giampalmo, Nicola Carlucci e Giovanna Carlucci, presentati con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'omessa riqualificazione del reato di estorsione in quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è privo di specificità, essendo meramente riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale, richiamando la più ampia motivazione resa dal giudice di primo grado, ha congruamente indicato le ragioni di fatto e di diritto per cui nel caso di specie non sia configurabile la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. bensì quella di cui all'art. 629 cod. pen. (si veda pag. 4 della impugnata sentenza, sulla impossibilità di ritenere che gli odierni ricorrenti abbiano agito, seppur in via putativa, nella convinzione di esercitare un preteso diritto e sulla gravità delle minacce e rivendicazioni perpetrate nei confronti della persona offesa); che, invero, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta a norma dell' art.591, comma 1, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;

P.Q P.Q.M