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Ordinanza — n. 19193/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for generic grounds lacking specific factual and legal arguments against lower court decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19193/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a failure to meet statutory requirements for filing. The appellant challenged the lower court's finding of liability for land invasion but offered only vague, generic criticisms without specific factual or legal arguments. Consequently, the court ruled that the appeal could not exercise its supervisory function and ordered the appellant to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 591, cod. proc. pen.: Appeals must contain specific arguments contrasting with the lower court's reasoning; generic criticisms lacking factual or legal specificity result in inadmissibility.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds specific arguments land invasion liability court costs procedural requirements supervisory function rinuncia a pretese di salario

Disposizioni normative citate

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Art. 581, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 591, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01
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Testo completo

posto da: GARIGLIANO SALVATORE nato a BORGIA il 27/10/1944 avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Salvatore Garigliano; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di responsabilità per il reato di invasione arbitraria di un terreno, non sono consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, omettendo un effettivo confronto con la congrua e logica motivazione della sentenza impugnata e censurando, in termini del tutto vaghi una erronea valutazione delle risultanze processuali, si prospettano deduzioni generiche, che non indicano con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto giustificanti il ricorso, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; che, a tal proposito, giova ribadire che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.) debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè, con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta» (per tutte, in motivazione:

Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01); che, nel caso in esame, la Corte di appello ha offerto ampia motivazione in ordine alla responsabilità del ricorrente, richiamando gli accertamenti della polizia giudiziaria, le dichiarazioni delle persone offese riscontrate da documentazione, la testimonianza di un geometra che era andato sui luoghi ed, infine, le ammissioni del ricorrente tratte da una scrittura privata con la quale prendeva l'impegno, senza mantenerlo, di ripristinare lo stato dei luoghi, così riconoscendo l'altruità del bene; che rispetto a tali argomentazioni, le diverse censure difensive, comunque generiche, rimangono relegate al merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; biv 1 P.Q.M