Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to specify non-punishment grounds under Art. 129.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeals by Giuseppe La Mura and Lucia La Mura inadmissible. The defense argued that the appellate court failed to evaluate potential causes of non-punishment under Article 129 of the Code of Criminal Procedure, but the court found the complaint generic and lacking specific factual or legal premises. Consequently, the court ruled that the appeal did not meet the formal requirements of Article 581, Paragraph 1, preventing any judicial review of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1 cod. proc. pen.: An appeal contesting a lack of motivation regarding non-punishment grounds is inadmissible if it fails to specify the factual or legal prerequisites for verification.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
posti da: LA MURA GIUSEPPE nato a POMPEI il 09/10/1970 LA MURA LUCIA nato a VILLAFRANCA DI VERONA il 04/04/2000 avverso la sentenza del 16/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi presentati nell'interesse di Giuseppe La Mura e Lucia La Mura, con il medesimo atto; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio della motivazione in relazione all'omessa valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo privo dei requisiti prescritti, a pena di inammissibilità del ricorso, dall' art. 581, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, a fronte della congrua e logica motivazione posta dai giudici di appello a base del giudizio di responsabilità (si veda pag. 4 della impugnata sentenza), la deduzione prospettata dalla difesa nel ricorso risulta del tutto generica e meramente evocativa del vizio denunciato, non indicando i presupposti in fatto o in diritto da sottoporre a verifica e legittimanti la pretesa applicazione di una non meglio precisata causa di non punibilità, cosicché al giudice dell'impugnazione non risulta possibile individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato, anche in relazione al fatto che era intervenuta condanna di primo grado non censurata nei suoi presupposti di fatto; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M P.Q.M