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Ordinanza — n. 19187/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as aggravating and mitigating circumstances are factual matters for the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19187/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the arguments regarding aggravating and mitigating circumstances were not properly formulated under the law. The appellant claimed the trial court failed to recognize an aggravating circumstance involving weapon use and denied a specific mitigating circumstance, but these points merely reproduced issues already examined and rejected at the appellate level. The court ruled that the existence of such circumstances is a factual question reserved for the trial judge's discretion, provided the lower court's reasoning is logical and consistent with established legal principles.

Regesto Legislator

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Art. 60, comma 1, n. 1; Art. 61, comma 1, n. 1; Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.: The existence of aggravating and mitigating circumstances constitutes a factual issue subject to the trial judge's appreciation and not reviewable by the Court of Cassation unless the lower court's decision lacks logical motivation.

Parole chiave

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inadmissibility appeal aggravating circumstances mitigating circumstances factual appreciation Court of Cassation ricettazione prove acquisite illegalmente confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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Art. 60, comma 1, n. 1 c.p.
Art. 61, comma 1, n. 1 c.p.
Art. 62, comma 1, n. 4 c.p.
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Testo completo

MED AMINE nato il 17/04/2006 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mohamed Amine Abdellaoui; considerato che entrambi i motivi di ricorso, con cui si lamenta l'omessa esclusione dell'aggravante dell'uso dell'arma, il mancato riconoscimento della lieve entità del fatto (il primo), nonché la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4, cod. pen. (il secondo), non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, risultando, oltre che meramente riproduttivi di rilievi già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, anche volti a prefigurare una diversa valutazione e un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali, invero preclusi al sindacato di legittimità; che, infatti, la sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti costituisce una questione di fatto rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, e pertanto non sindacabile in questa sede se sorretta, come nel caso di specie, da congrua e non illogica motivazione, conforme ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (si vedano le pagg. 3 e 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. P.Q.M