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Ordinanza — n. 19185/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to failure to raise specific legal complaints on record.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19185/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs. The appellant argued that the first instance judge erred in valuing prior criminal records for sentencing purposes, but failed to formally raise these specific complaints as required by law. The court ruled that because these grievances were not properly articulated in the appeal brief, they are barred from consideration.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Appeals must specifically allege legal violations; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific complaints criminal procedure prior records sentencing guidelines violazione delle norme edilizie divieto di costruzione di diritto pubblico costruzioni non autorizzate

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018
Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep.
Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013
275904 - 03; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv.
Sez. 5, n. 12057 del 09/07/1980
257425 - 01; Sez. 5, n. 12057 del 09/07/1980, Zerbo, Rv.
Sez. 6, n. 7669 del 25/06/1973
146680 - 01; Sez. 6, n. 7669 del 25/06/1973, Petrini, Rv.
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Testo completo

posto da: LA SORDA RENATO nato a PESCARA il 05/06/1972 avverso la sentenza del 21/03/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Renato La Sorda; considerato che i due motivi di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge (il primo) e omessa motivazione (il secondo) con riferimento all'eccessività della pena per avere il giudice di primo valorizzato i precedenti penali a carico dell'odierno ricorrente sia ai fini dell'aumento della pena base sia ai fini dell'applicazione della recidiva, oltre a non essere stati previamente dedotti come specifiche doglianze di appello, secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità del ricorso, dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen. (come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, alle pagg. 3 e 4, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto), risultano anche manifestamente infondati, perché in contrasto con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 3, n. 17054 del 13/12/2018, dep. 2019, M., Rv. 275904 - 03; Sez. 6, n. 45623 del 23/10/2013, Testa, Rv. 257425 - 01; Sez. 5, n. 12057 del 09/07/1980, Zerbo, Rv. 146680 - 01; Sez. 6, n. 7669 del 25/06/1973, Petrini, Rv. 125351 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.M