Italian Court dismisses appeal on robbery conviction, upholding possession and rejecting mitigation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the defendant's possession of the stolen goods was insufficient for a completed robbery. The court found the lower court correctly applied the law regarding the temporary possession obtained with violence and properly exercised discretion on mitigating circumstances. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62, comma 1, n. 4 cod. pen.; The Court of Cassazione holds that the existence of factual prerequisites for statutory mitigation is a matter of merit discretion, precluding review unless the lower court's reasoning is incongruous or illogical.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: SHAMSELDIN MAZEN SAMIR ATIA (CUI: 067ZGHS) nato il 01/06/2003 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Atia Samir Mazen Shamseldin; considerato che il primo motivo di ricorso, inerente alla qualificazione giuridica del fatto, è manifestamente infondato, tenuto conto che il ricorrente si era impossessato del bene oggetto della rapina, del quale la persona offesa era tornata in possesso, peraltro non integralmente (quanto agli occhiali) solo dopo l'intervento della polizia, così essendo stato ottenuto, sia pure per breve tempo, il possesso della cosa sottratta con violenza idoneo alla consumazione piena del reato; che, con riguardo al secondo motivo, la Corte di appello, reputando grave il fatto per il danno procurato e l'entità della violenza esercitata nei confronti della vittima, non ha applicato la diminuente del fatto di lieve entità e la motivazione sul punto attinge al merito del giudizio non rivedibile; che, in relazione al terzo motivo, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, risulta aspecifico, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (Sez.
U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685- 01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01); che, a tal proposito, giova ribadire che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione della suddetta attenuante è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, cosicché essa non può rappresentare oggetto di censure in questa sede, se sorretta, come nel caso di specie, da una congrua e non illogica motivazione, come si è detto trattando del precedente motivo (si vedano le pagg. 6 e 7, ove si sono indicate quali conseguenze ostative alla configurabilità della speciale tenuità: la particolare gravità della condotta, l'intensità del dolo, nonché le conseguenze dannose derivatene, non circoscritte al solo profitto economico, comunque non di speciale tenuità); ritenuto che ile stesse ragioni hanno sorretto il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, avendo la Corte anche preso atto e superato le diverse argomentazioni difensive; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1 P.Q.M