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Ordinanza — n. 19183/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for aggravated attempted robbery due to inadmissible arguments and lack of mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19183/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Kristina Prekub inadmissible, ordering her to pay court costs and a fine. The court rejected the first ground as it sought to re-evaluate factual findings already properly addressed by the appellate court, violating the limits of the cassation review. The second ground regarding the denial of generic mitigating circumstances was dismissed because the lower court correctly noted the absence of positive elements and the existence of a prior criminal record against the appellant. Consequently, the conviction for aggravated attempted robbery stands firm.

Regesto Legislator

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Art. 363 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: The cassation court must reject appeals that merely reiterate arguments already examined by the appellate court or that attempt to substitute the judge's factual evaluation with a new one, and must deny requests for mitigating circumstances when no positive elements exist and a prior record is present.

Parole chiave

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cassation review limits factual evaluation standard generic mitigating circumstances prior criminal record inadmissible appeal grounds aggravated attempted robbery appellate court reasoning circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 363 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace
271269; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis
270986; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini
265826 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv.
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Testo completo

posto da: PREKUB KRISTINA nato il 12/03/1995 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; ryvRITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Kristina Prekub; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si censura vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità per aver concorso nella realizzazione del reato di tentata rapina aggravata, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede per un duplice ordine di ragioni: con argomentazioni tese a sollecitare un diverso giudizio di rilevanza delle risultanze processuali valorizzate dai giudici di merito a base del loro convincimento e, dunque, prospettando censure che fuoriescono dal perimetro cognitivo e valutativo del sindacato di legittimità, si sono proposte doglianze che si risolvono nella reiterazione di quelle già dedotte in appello e congruamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con congrua e logica motivazione (si vedano le pagg. 6 e 7 della impugnata sentenza, ove si è indicato come dal contenuto delle intercettazioni ambientali sia palesemente desumibile il contributo tanto materiale quanto morale dato dall'imputata all'altro correo al fine della realizzazione del reato); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, poiché, in linea con i principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv, 281590;

Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610) i giudici di appello hanno correttamente posto a base del diniego l'assenza di elementi positivamente valorizzabílí, oltre alla presenza di un precedente penale a carico della odierna ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

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