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Ordinanza — n. 19182/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to specific and discretionary sentencing review limitations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19182/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting both the claim regarding the application of a mitigating circumstance and the argument concerning excessive sentencing. The appellant argued for a specific legal violation, but the Court found the first ground aspecific and repetitive of lower court issues already resolved. The second ground was rejected because the defense incorrectly invoked a non-existent right to the minimum penalty, while the Court reaffirmed that sentencing discretion remains with the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62 cod. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: The assessment of mitigating circumstances and the gradation of the penalty are matters of discretionary power for the judge of first instance, precluding cassation review unless the decision lacks logical reasoning or sufficient motivation.

Parole chiave

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sentencing discretion mitigating circumstances inadmissible appeal specificity requirement penal code provisions gravità della pena adeguamento della pena controllo della commisurazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 62, first paragraph, number 4 of the Penal Code
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carmine Crocellà; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
Art. 132 of the Penal Code
Art. 133 of the Penal Code

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi
Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone
287095 - 02; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv.
Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello
265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv.
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Testo completo

posto da: CROCELLA' CARMINE nato a PESCHIERA DEL GARDA il 05/07/1989 avverso la sentenza del 08/04/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; frRITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Carmine Crocellà; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 4 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, risulta aspecifico, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di questa Corte (Sez.

U, n. 42124 del 27/06/2024, Nafi, Rv. 287095 - 02; Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015, Salamone, Rv. 265685-01; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010, Uccello, Rv. 247363- 01); che, a tal proposito, giova ribadire che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto per l'applicazione della suddetta attenuante è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito, cosicché essa non può rappresentare oggetto di censure in questa sede, se sorretta, come nel caso di specie, da una congrua e non illogica motivazione (si vedano le pagg. 9 e 10, ove si sono indicate quali conseguenze ostative alla configurabilità della speciale tenuità: la particolare gravità della condotta, l'intensità del dolo, nonché le conseguenze dannose derivatene, non circoscritte al solo profitto economico); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in ordine all'eccessività della pena, non è consentito dalla legge in questa sede, in quanto la difesa nel ricorso ha invocato un inesistente diritto al minimo della pena, senza tener conto che, secondo l'indirizzo consolidato di questa Corte, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché nel giudizio di legittimità non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1 k_ P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteGiuseppe Sgadari Lucia Aielli MAA 2