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Ordinanza — n. 19181/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19181/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19181/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: AHMED EZ HADDATH ABDELSATER nato il 13/07/2006 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso proposto nell'interesse di Haddath Abdelsater Ahmed Ez; considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 (il primo), 116 (il secondo), 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nonché dell'attenuante della lieve entità di cui alla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale (il terzo), non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di effettiva specificità e meramente apparenti; che, infatti, nel caso di specie, i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno posto a base della ritenuta non configurabilità delle invocate diminuenti una congrua motivazione, incensurabile in questa sede (si vedano le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi a tal proposito sottolineare che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto, richiesti ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, è insindacabile in questa sede, se sorretta da una motivazione non illogica o arbitraria, essendo precluso a questa Corte una rivalutazione delle risultanze processuali su cui i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19181/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 114 (il primo), 116 (il secondo), 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nonché dell'attenuante della lieve entità di cui alla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale (il terzo), non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di effettiva specificità e meramente apparenti; che, infatti, nel caso di specie, i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno posto a base della ritenuta non configurabilità delle invocate diminuenti una congrua motivazione, incensurabile in questa sede (si vedano le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi a tal proposito sottolineare che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto, richiesti ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, è insindacabile in questa sede, se sorretta da una motivazione non illogica o arbitraria, essendo precluso a questa Corte una rivalutazione delle risultanze processuali su cui i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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ripristino dello statuto di rifugiato attitudine all'integrazione asilo di cittadino eritreo permesso di dimora integrazione dei migranti assistenza riabilitativa
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Testo completo

posto da: AHMED EZ HADDATH ABDELSATER nato il 13/07/2006 avverso la sentenza del 09/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Haddath Abdelsater Ahmed Ez; considerato che i tre motivi di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 (il primo), 116 (il secondo), 62, primo comma, n. 4, cod. pen., nonché dell'attenuante della lieve entità di cui alla sentenza n. 86 del 2024 della Corte costituzionale (il terzo), non sono formulati in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale, cosicché gli stessi devono ritenersi privi di effettiva specificità e meramente apparenti; che, infatti, nel caso di specie, i giudici di appello, facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità, hanno posto a base della ritenuta non configurabilità delle invocate diminuenti una congrua motivazione, incensurabile in questa sede (si vedano le pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata), dovendosi a tal proposito sottolineare che la valutazione in ordine alla sussistenza dei presupposti di fatto, richiesti ai fini dell'applicazione delle circostanze attenuanti e aggravanti, è insindacabile in questa sede, se sorretta da una motivazione non illogica o arbitraria, essendo precluso a questa Corte una rivalutazione delle risultanze processuali su cui i giudici di merito hanno fondato il loro convincimento; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q P.Q.MIN C 26