Criminal appeal dismissed for non-compliance with appeal filing deadline due to lack of personal notification knowledge.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appeal deadline was missed because they were unaware of the proceedings due to detention, claiming the court failed to notify them of the case status. The court rejected this, finding that personal notification of the citation order to both the defendant and their lawyer on February 18, 2021, satisfied legal requirements, and no evidence showed the court was unaware of the detention.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 175 cod. proc. pen.; Art. 156 cod. proc. pen.: An appeal filed after the statutory deadline is inadmissible unless the delay was caused by the court's failure to notify the defendant of the proceedings' pendency, which requires proof that personal notification did not occur.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a FRATTAMAGGIORE il 19/12/1963 avverso l'ordinanza del 27/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Mario Muscerino; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la nullità dell'ordinanza emessa dalla Corte territoriale in violazione dell'art. 175 cod. proc. pen., per mancata restituzione nel termine ai fini della proposizione dell'appello avverso la sentenza di primo grado, dovuta alla asserita non conoscenza della pendenza del processo a suo carico, risulta manifestamente infondato, in quanto, come emerge dagli atti processuali, e come sottolineato dai giudici di appello a base del diniego dell'istanza, la notifica del decreto di citazione, conformemente a quanto disposto dall'art. 156 cod. proc. pen., risulta essere stata effettuata personalmente all'imputato e al difensore di fiducia in data 18.02.21 e nella istanza come negli atti non risulta che il Tribunale fosse a conoscenza della circostanza che, nelle more, l'imputato era detenuto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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