Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding fraud liability under Art. 640 Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared Vincenzo Naccarato's appeal inadmissible due to a lack of legal standing to contest the evidentiary relevance of the fraud charge. The lower court correctly identified Naccarato as the perpetrator of the offense because he held and controlled the specific PostePay card through which the illicit profits were transferred. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded, and Naccarato was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellant lacks the legal interest to challenge the court's assessment of the probative value of evidence establishing their authorship of the fraud.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: NACCARATO VINCENZO nato a COSENZA il 05/12/1984 avverso la sentenza del 09/12/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;•
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Vincenzo Naccarato; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., oltre che non consentito dalla legge in questa sede, essendo teso a contestare il giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie valorizzate a base della decisione impugnata, risulta anche manifestamente infondato, in quanto la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.
Sez. 7, ord. n. 24562 del 18/4/2023, Montebello, non massimata), identificando l'odierno ricorrente quale autore della condotta truffaldina ascrittagli, a fronte della titolarità e della disponibilità della carta PostePay su cui è confluito l'ingiusto profitto del reato (si vedano le pagg. 2 e 3 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammis P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteGiuseppe Sgadari Lucia Aielli DEPO IN 21 iVÀG12026 ,