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Ordinanza — n. 19169/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for receipt crime due to lack of legal standing and insufficient motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19169/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Gennaro Bellisario inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's finding of liability for the crime of receipt under Article 648 of the Penal Code, arguing violations of law and motivation. The court rejected these claims as the appellate judges correctly applied established legal principles to find both the material and subjective elements of the crime present.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 2, cod. pen.; Art. 364, cod. proc. pen.: An appeal contesting the relevance of evidence and the integration of criminal elements must be formulated in legally permitted terms; otherwise, it is manifestly unfounded and inadmissible.

Parole chiave

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crime of receipt inadmissible appeal violation of law subjective element procedural costs appellate review legal standing violazione della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 2, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gennaro Bellisario; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod.
Art. 364, cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta
Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv.
Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, Azzaouzi
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Testo completo

ato a NAPOLI il 15/12/1977 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Gennaro Bellisario; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 648, secondo comma, cod. pen., oltre che non formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo teso a contestare il giudizio di rilevanza delle emergenze probatorie valorizzate dai giudici di merito, risulta anche manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello hanno congruamente indicato le ragioni per cui, nel caso di specie, debba ritenersi integrato non solo l'elemento materiale ma anche quello soggettivo del reato di ricettazione ascritto al ricorrente (si veda pag. 4 della impugnata sentenza), facendo corretta applicazione dei principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 2, n. 53017 del 22/11/2016, Alotta, Rv. 268713 - 01; Sez. 4, n. 4170 del 12/12/2006, dep. 2007, Azzaouzi, Rv. 235897 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M P.Q.M