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Ordinanza — n. 19166/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19166/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19166/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: SARDANELLI LUCIANO nato a NAPOLI il 02/12/1979 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luciano Sardanelli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'omessa disapplicazione della recidiva reiterata, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una maggiore pericolosità e di una perdurante inclinazione al delitto che abbiano influito quali fattori criminogeni per la commissione del reato sub iudice (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 19166/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una maggiore pericolosità e di una perdurante inclinazione al delitto che abbiano influito quali fattori criminogeni per la commissione del reato sub iudice (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori violazione delle norme zonali legittimazione a contestare licenza sorveglianza delle pigioni limiti della libertà d'espressione divieto di frequentare le osterie

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

posto da: SARDANELLI LUCIANO nato a NAPOLI il 02/12/1979 avverso la sentenza del 30/04/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Luciano Sardanelli; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di motivazione in relazione all'omessa disapplicazione della recidiva reiterata, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, essendo riproduttivo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente vagliati e disattesi dalla Corte territoriale, la quale ha fatto corretta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una maggiore pericolosità e di una perdurante inclinazione al delitto che abbiano influito quali fattori criminogeni per la commissione del reato sub iudice (si veda pag. 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M P.Q.M