Cassation court dismisses appeal claiming recidiva should not count for prescription limits despite being sub-valent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that recidiva should be excluded from prescription calculations when deemed sub-valent. The appellant argued that appellate judges erred by not accounting for the recidiva under Article 157 of the Penal Code, while the defense contended it should be balanced against mitigating circumstances. The court ruled that established jurisprudence requires recidiva to be considered as a special aggravating circumstance for prescription purposes, regardless of its relative weight in sentencing. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 157, comma 3, cod. pen.; Art. 648, quarto comma, cod. pen.: For prescription purposes, recidiva must be counted as a special aggravating circumstance even if deemed sub-valent relative to mitigating factors in sentencing, as Article 157 excludes the application of Article 69 on maximum penalty determination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: CACCIAPUOTI MARCO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 27/01/1971 avverso la sentenza del 10/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Marco Cacciapuoti; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine all'art. 157 cod. pen., in quanto i giudici di appello, ai fini del computo della prescrizione del reato ascritto all'odierno ricorrente, non avrebbero dovuto tener conto della recidiva reiterata e specifica ritenuta sub-valente nel giudizio di bilanciamento con la circostanza attenuante di cui all'art. 648, quarto comma, cod. pen, risulta manifestamente infondato, poiché esso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità - non smentita dalla citazione del ricorrente, se bene interpretata„ secondo cui:
«Ai fini della prescrizione del reato, è necessario tenere conto della recidiva, ove essa si configuri come circostanza aggravante ad effetto speciale, ancorché sia ritenuta sub-valente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude l'incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato.» (Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, De Luca, Rv. 288869 - 01; così anche: Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. P.Q.M