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Ordinanza — n. 19164/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to late filing and lack of specific grounds under procedural code articles.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19164/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the filing was made late and lacked the required specific grounds. The appellant raised generic objections regarding evidence evaluation and sentencing without detailing factual or legal reasons, violating procedural rules on admissibility. Consequently, the court rejected the arguments and ordered the appellant to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, 591 cod. proc. pen.; Appeals must be filed within the statutory deadline and contain specific, concrete grounds; generic or evocative allegations fail to meet admissibility requirements and preclude the appellate court from exercising its review.

Parole chiave

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inadmissibility appeal late filing deadline specific grounds requirement procedural nullity generic allegations abbandono del procedimento per truffa infrazioni uniche e continuate minaccia attuale

Disposizioni normative citate

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Art. 581 cod. proc. pen.
Art. 591 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018
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Testo completo

posto da: AURICCHIO PASQUALE nato a PAGANI il 04/07/1975 avverso la sentenza del 06/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI; krtRITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Pasquale Auricchio; letta la memoria depositata dal ricorrente depositata solo in data di ieri e dunque tardiva; considerato che il ricorso si articola nei seguenti motivi:

1) Erronea applicazione della legge penale - inosservanza delle norme stabilite a pena di nullità, di inammissibilità o di decadenza - mancata assunzione di una prova decisiva - mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;

2) Erronea e superficiale valutazione delle prove;

3) Mancata o manifesta illogicità della motivazione;

4) Violazione di legge - illogicità della decisione; 5)Illogicità della decisione - assoluzione ex art. 530, comma II c.p.p.;

6) Violazione di legge - riduzione della pena - applicazione dei benefici di legge; ritenuto che, a fronte della congrua e non illogica motivazione della sentenza impugnata con cui si è accolta l'unica richiesta della difesa in ordine al riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato truffa oggetto del presente procedimento e i reati già oggetto di unificazione da parte del Tribunale di Benevento, con provvedimento del 13 novembre 2023, deve rilevarsi come i suddetti motivi di ricorso sono tutti privi dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli artt. 581 e 591 cod. proc. pen.; che, infatti, prospettando deduzioni generiche, meramente evocative di presunti vizi connotanti la sentenza impugnata, il ricorso in esame non indica con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto giustificanti le richieste avanzate, non consentendo così al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che, in particolare, le censure di cui ai numeri 1), 2) e 5) non sono neppure consentite dalla legge in questa sede, in quanto, contestando la valutazione delle emergenze probatorie effettuata dai giudici di merito, oltre a non essere state previamente dedotte in sede di appello, con conseguente non consentita interruzione della catena devolutiva (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 2019, Di, Rv. 274346 - 01), esse fuoriescono dal perimetro del sindacato di legittimità, che il calcolo della sanzione è stato correttamente motivato, peraltro in termini favorevoli alle richiesta del ricorrente (cfr. fg. 3 della sentenza impugnata);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P P.Q.MIl Consigliere Estensore Il PresidenteGiuseppe Sgadari Lucia Aielli DEPOS!TATA iN CANH 27 2026 tlFbeziJ 2iiiNt Sanai'