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Ordinanza — n. 19163/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming recidiva should not count for prescription limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19163/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that recidiva should be excluded from prescription calculations. The appellant argued that the appellate court erred by considering recidiva as a special aggravating circumstance despite its sub-valence compared to generic mitigating factors. The court ruled that established jurisprudence requires recidiva to be counted for prescription purposes regardless of its weight in sentencing balance.

Regesto Legislator

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Art. 157, comma terzo, cod. pen.; Recidiva must be considered for prescription limits even if deemed sub-valent in sentencing, as the ex art. 69 cod. pen. calculation does not affect the maximum penalty determination.

Parole chiave

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prescription limits recidiva aggravating sub-valent circumstances sentencing balance Cassation inadmissibility idoneità alla guida guida senza autorizzazione revoca della licenza condurre

Disposizioni normative citate

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Art. 157, comma terzo, cod. pen.
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Dorin Cosmin Beznila; letta la memoria difensiva; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine all'art. 157, secondo e terzo comma, cod.
art. 69 cod. pen
esclude l'incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, De
sulla determinazione della pena massima del reato.» (Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, De, Rv.
Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara
288869 - 01; così anche: Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv.
Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi
282057 - 01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv.
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Testo completo

posto da: BEZNILA DORIN COSMIN nato il 01/10/1986 avverso la sentenza del 13/05/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso presentato nell'interesse di Dorin Cosmin Beznila; letta la memoria difensiva; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in ordine all'art. 157, secondo e terzo comma, cod. pen., in quanto i giudici di appello, ai fini del computo della prescrizione del reato ascritto all'odierno ricorrente, non avrebbero dovuto tener conto della recidiva reiterata, specifica, infraquinquennale ritenuta sub-valente nel giudizio di bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, poiché - come sottolineato a pag. 4 della impugnata sentenza - esso prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui:

«Ai fini della prescrizione del reato, è necessario tenere conto della recidiva, ove essa si configuri come circostanza aggravante ad effetto speciale, ancorché sia ritenuta subvalente rispetto alle riconosciute attenuanti nel giudizio di bilanciamento, posto che l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude l'incidenza del giudizio ex art. 69 cod. pen. sulla determinazione della pena massima del reato.» (Sez. 4, n. 39439 del 06/11/2025, De, Rv. 288869 - 01; così anche: Sez. 4, n. 38618 del 05/10/2021, Ferrara, Rv. 282057 - 01; Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059 - 01); rilevato, pertanto, che il ricorso - con assorbimento di ogni altra argomentazione, anche in relazione al contenuto della memoria - deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichia P.Q.M