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Ordinanza — n. 19161/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of novelty and prescription of the underlying crime.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19161/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, dismissing all grievances raised by the appellant. The court found that the first complaint regarding the exclusion of punishability was unfounded as the lower court correctly applied the law, while the second and third complaints were merely repetitive of arguments already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was rejected without merit, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: Appeals must be specific and novel; complaints reproducing arguments already examined and rejected at the appellate level, or based on facts subject to prescription, are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of novelty repetitive complaints prescription of crime art 131-bis code appellate review limits divieto di cessione azione di rivocazione del sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
Art. 474 cod. pen.
6 della impugnata sentenza); ritenuto che la seconda e la terza censura, relative, rispettivamente, all'omessa motivazione in ordine alla ritenuta destinazione alla vendita dei beni in sequestro, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 474 cod.
art. 131-bis cod. pen
art. 474 cod. pen
6 della impugnata sentenza); ritenuto che la seconda e la terza censura, relative, rispettivamente, all'omessa motivazione in ordine alla ritenuta destinazione alla vendita dei beni in sequestro, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 474 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone
Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta
Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.
Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano
273678; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv.
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Testo completo

posto da: DIOP DAUDA nato il 23/11/1981 avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di POTENZA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di DaOuda Diop; letta la memoria depositata; considerato che la prima censura del primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge e vizio di motivazione in ordine mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, risulta manifestamente infondato, in quanto i giudici di appello, conformemente a quanto disposto dall'art. 131-bis cod. pen. e ai principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 6 n. 55107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647;

Sez. 3 n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044) hanno congruamente indicato le ragioni ostative all'operatività della suddetta causa di non punibilità (si veda in particolare pag. 6 della impugnata sentenza); ritenuto che la seconda e la terza censura, relative, rispettivamente, all'omessa motivazione in ordine alla ritenuta destinazione alla vendita dei beni in sequestro, ai fini della integrazione del reato di cui all'art. 474 cod. pen., nonché all'affermazione di responsabilità per il reato di ricettazione sulla base delle mere dichiarazioni del teste escusso, risultano entrambe riproduttive di profili di censura già dedotti in appello e già correttamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale (si veda pag. 4 e 5 della impugnata sentenza), cosicché gli stessi devono ritenersi privi di specificità e meramente apparenti, nonché volti anche ad ottenere una rivalutazione delle risultanze processuali, estranea al sindacato di legittimità, anche tenuto conto della già dichiarata prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen., conforme del fatto storico presupposto rispetto al delitto di ricettazione; rilevato, pertanto, con assorbimento di ogni altra censure, anche con riferimento al contenuto della memoria, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; 1 P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteGiuseppe Sgadari Lucia Aielli 2