Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19160/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to improper legal grounds and lack of specificity.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19160/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lighter sentence based on minor circumstances and general mitigating factors, but the Court found the legal grounds improper and the arguments on general mitigation too vague. Consequently, the Court ruled that the lower court's assessment of specific facts regarding the crime's severity was not subject to review at this stage.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals must be formulated in terms permitted by law; general mitigating circumstances require concrete specificity, while assessments of minor circumstances regarding specific facts are precluded from review if supported by logical reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal improper legal grounds general mitigating circumstances specific factual assessment court costs and fine attenuazione della pena motivi di cassazione motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020
Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv.
Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020
280444 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv.
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018
279549 - 02; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv.
Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018
275440 - 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016
271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ato a MASSA il 17/11/1989 avverso la sentenza del 01/07/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Michele Caris; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce vizio di violazione di legge in relazione all'omessa applicazione dell'attenuante della lieve entità con riferimento al delitto di tentata rapina ascritto all'odierno ricorrente, oltre che manifestamente infondato, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede; che, infatti, contestando la valutazione delle risultanze processuali effettuata dai giudici di merito, la suddetta doglianza sollecita una diversa ricostruzione ed un diverso apprezzamento della vicenda fattuale, invero preclusi a questa Corte; che, a tal proposito, deve osservarsi come il giudizio circa la lieve entità, configurabile qualora sussistano i presupposti individuati dalla Consulta con la pronuncia n, 86 del 2024, costituisce una quaestio facti rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito e, pertanto, non sindacabile in questa sede se sorretta, come nel caso di specie, da una congrua e non illogica motivazione (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si sono indicate, quali ragioni ostative alla configurabilità dell'attenuante della lieve entità, l'elevata intensità del dolo, la reiterazione della violenza fisica perpetrata ai danni della persona offesa, nonché l'approfittamento delle condizioni di minorata difesa di quest'ultima); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, risulta manifestamente infondato, in quanto, a fronte della relativa richiesta avanzata con l'atto di gravame, del tutto priva di concreta specificità, in linea con i principi di diritto consolidati nella giurisprudenza di legittimità (cfr.

Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444 - 01; Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02; Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D., Rv. 275440 - 01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 - 01), i giudici di appello hanno congruamente assolto all'onere argomentativo sul punto (si veda pag. 3 della impugnata sentenza, ove si è sottolineata la gravità della condotta e la presenza di numerosi precedenti penali a carico dell'imputato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

I P.Q.MIl Consigliere Estensore La PresidenteGiuseppe Sgadari Lucia Aielli 3 4 DFPO.S!TATA IN 2t46 2g26 Furr,L Ma ‘,4