Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to meet statutory pleading requirements under Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint failed to comply with the strict formal requirements set forth in Articles 581 and 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's arguments were deemed generic, lacking a specific comparison with the lower court's reasoning and failing to provide concrete factual and legal justifications for challenging the sentence. Consequently, the court upheld the principle that sentencing discretion belongs to the trial judge and that cassation cannot serve as a venue for re-evaluating the appropriateness of the penalty.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, and Art. 591, comma 1, cod. proc. pen.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds of complaint are not formulated in terms permitted by law, specifically when they are generic, omit a comparison with the lower court's reasoning, or attempt to re-evaluate the sentencing discretion exercised by the judge of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nato a MILANO il 01/11/2000 avverso la sentenza del 12/06/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Michael Cerrito; considerato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per eccessività della pena e mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con criterio di prevalenza rispetto all'aggravante dell'uso di armi, non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede, risultando privo dei requisiti richiesti, a pena di inammissibilità del ricorso, dagli art. 581, comma 1, e 591, comma 1, cod. proc. pen.; che, infatti, reiterando doglianze già proposte in appello e già esaminate e disattese dalla Corte territoriale, si sono prospettate deduzioni alquanto generiche, che, oltre ad omettere un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata (si vedano le pagg. 4 e 5) e a non indicare con puntualità e concreta specificità le ragioni di fatto e di diritto poste a giustificazione delle richieste avanzate, non tengono conto del principio di diritto consolidato nella giurisprudenza di legittimità secondo cui, la graduazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e a titolo di continuazione, oltre che per fissare la pena base, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., cosicché in questa sede non è consentita dalla legge la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di arbitrio o di ragionamento illogico; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M P.Q.M