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Ordinanza — n. 19157/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as manifestly unfounded due to lack of minor offense characterization. The court rejects the defense's request for alternative evidence evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19157/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's argument regarding the minor offense characterization was manifestly unfounded. The defense contended for a re-evaluation of evidence, but the lower courts had rationally assessed multiple aggravating factors including the large quantity of cocaine, high purity, and the defendant's prior record during a probation period. The court held that differing merit-based assessments are not permissible in a legality review, thus upholding the conviction.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 73 D.P.R. n. 309/1990: An appeal challenging the characterization of a crime as minor is inadmissible if the lower court's reasoning is rational and based on a proper evaluation of aggravating circumstances such as drug quantity and purity.

Parole chiave

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drug trafficking minor offense characterization legality review probation period inadmissible appeal bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa irregolarità finanziarie

Disposizioni normative citate

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Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 D.P.R. n. 309/1990
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018
Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv.
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

posto da: OSMANI MARJO nato il 15/09/1986 avverso la sentenza del 03/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Bologna del 3 giugno 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Rimini il 30 gennaio 2025, con la quale Marjo Osmani era stato condannato alla pena di anni 6, mesi 8 di reclusione ed euro 30.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatto accertato in Rimini il 27 novembre 2024. Letta la memoria trasmessa il 26 gennaio 2026 dall'avvocato Pietro Venturi del Foro di Rimini, difensore di fiducia del ricorrente. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento della fattispecie di lieve entità, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte dell'adeguata ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali, in coerenza con le coordinate interpretative di riferimento (cfr.

Sez. Un. n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), hanno valorizzato, in maniera non illogica, una pluralità di elementi rivelatori della gravità del fatto, ovvero il rilevante quantitativo di cocaina detenuto (88,825 grammi), il principio attivo presente (in media 80%), il consolidato inserimento dell'imputato nel mercato locale del traffico di stupefacenti e il fatto che l'ennesima condotta di detenzione illecita è avvenuta durante il periodo di affidamento in prova ai servizi sociali del ricorrente per la medesima tipologia di reato (cfr. pag. 4-5 della sentenza impugnata).

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in tremila euro, restando solo da precisare che la parte civile non ha avanzato formale richiesta di rifusione delle spese sostenute.

P P.Q.M