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Ordinanza — n. 19155/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19155/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19155/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: PIEROBON FEDERICO (CUI 06R9QAL) nato a TREVISO il 29/10/1977 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 26 marzo 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Treviso il 6 giugno 2024 e in accoglimento del concordato delle parti, ha ridotto ad anni 5, mesi 3 di reclusione ed euro 17.500 di multa la pena a carico di Federico Pierbon, ritenuto colpevole del delitto dì cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 5, e 80, comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Regesto Legislator

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art. 110 cod. pen, art. 599-bis cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19155/2026 — snpen · Corte di Cassazione: del Tribunale di Treviso il 6 giugno 2024 e in accoglimento del concordato delle parti, ha ridotto ad anni 5, mesi 3 di reclusione ed euro 17.500 di multa la pena a carico di Federico Pierbon, ritenuto colpevole del delitto dì cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 5, e 80, comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Parole chiave

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modalità di calcolo dell'ammenda adeguamento della pena sanzioni penali commutazione della pena pecuniaria errore nella commisurazione della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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art. 110 cod. pen
del Tribunale di Treviso il 6 giugno 2024 e in accoglimento del concordato delle parti, ha ridotto ad anni 5, mesi 3 di reclusione ed euro 17.500 di multa la pena a carico di Federico Pierbon, ritenuto colpevole del delitto dì cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 5, e 80, comma 2 del d.P.R.
art. 599-bis cod. proc. pen
275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

posto da: PIEROBON FEDERICO (CUI 06R9QAL) nato a TREVISO il 29/10/1977 avverso la sentenza del 26/03/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 26 marzo 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Treviso il 6 giugno 2024 e in accoglimento del concordato delle parti, ha ridotto ad anni 5, mesi 3 di reclusione ed euro 17.500 di multa la pena a carico di Federico Pierbon, ritenuto colpevole del delitto dì cui agli art. 110 cod. pen., 73, commi 4 e 5, e 80, comma 2 del d.P.R. n. 309 del 1990.

In Silea il 15 settembre 2023. Rilevato che l'unico motivo ricorso, con cui la difesa dell'imputato ha censurato il difetto di motivazione in punto di quantificazione della pena, è inammissibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione costante della giurisprudenza di legittimità (cfr. Sez. 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 2019, Rv. 275234), secondo cui, in tema di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata, ipotesi quest'ultima non ravvisabile nel caso di specie.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P P.Q.M