Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19154/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding recidivism and generic mitigating circumstances in a drug trafficking case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19154/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The defense argued for the exclusion of specific recidivism and maximum generic mitigating circumstances, but the appellate court correctly noted the defendant's six prior similar convictions and lack of positive elements. The court ruled that the lower court's reasoning was rational and fell within the scope of the appeal, thus rejecting the arguments as matters of merit.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 617 cod. proc. pen.: The appeal is inadmissible when the contested issues concern the substantive evaluation of recidivism and mitigating circumstances, which are matters of merit excluded from the scope of the judgment of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug trafficking conviction specific recidivism exclusion generic mitigating circumstances judgment of legality inadmissible appeal assistenza amministrativa fiscale accoglimento parziale del contribuente complicità in sottrazione d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

( CUI 03NQRFQ ) nato il 24/04/1982 avverso la sentenza del 09/05/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;% Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Venezia del 9 maggio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa dal Tribunale di Padova il 18a)Ifàfio" 2024, previa parziale assoluzione dal reato di ricettazione di cui al capo B), ha confermato la pena di anni 3, mesi 6 di reclusione ed euro 8.900 di multa irrogata a Bouthouri Walid in ordine al reato di cui al capo A), avente ad oggetto la fattispecie ex art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto accertato in Padova il 15 novembre 2022.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta sia la mancata esclusione della recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale, che la mancata applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non illogica, da un lato, l'assenza di concreti elementi suscettibili di positivo apprezzamento e, dall'altro, la pluralità dei precedenti penali a carico dell'imputato, gravato da ben sei condanne per reati analoghi a quello per cui è stato condannato in questa sede (cfr. pagina 6 della sentenza impugnata).

Ritenuto che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

P.Q.M