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Ordinanza — n. 19150/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as merit review is barred in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19150/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the defense's claim regarding the interruption of an associative bond. The defense argued for a re-evaluation of evidence to extend the bond's duration, but the appellate court had already assessed witness testimony favorably. The court ruled that differing merit assessments are prohibited in a review of legality, thus upholding the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or substitute its own merit assessment for that of the appellate court, rendering appeals based on such grounds inadmissible.

Parole chiave

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review of legality merit review prohibition associative bond interruption evidence re-evaluation inadmissible appeal motivazione inadeguata delle censure costituzionali censure procedurali censura dell'apprezzamento delle prove

Disposizioni normative citate

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Art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 192, comma 3, cod.
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

PPE nato a TORRE DEL GRECO il 04/03/1982 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;• Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 15 maggio 2025 che, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Torre Annunziata il 12 novembre 2021, ha rideterminato in anni 6 e mesi 8 di reclusione la pena inflitta a Giuseppe Di Franco, ritenuto colpevole, in veste di partecipe, del reato di cui all'art. 74 del d.P.R. n. 309 del 1990.

Fatti commessi in Boscoreale e Comuni limitrofi e contestati per il ricorrente fino al dicembre 2007. Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui la difesa deduce il vizio di motivazione e la violazione dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. rispetto al rigetto da parte della Corte territoriale della richiesta difensiva di ritenere interrotta la permanenza del vincolo associativo fino all'ultimo arresto dell'imputato del 30 marzo 2003, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternative delle fonti probatorie non consentito in sede di legittimità, avendo i giudici di appello valorizzato in senso contrario (cfr. pagina 3 della sentenza impugnata) le dichiarazioni (risultate nel loro complesso attendibili) della collaboratrice di giustizia Valeria Tufano, la quale, avendo riferito della partecipazione di Di Franco all'associazione fino a 3-4 anni prima del suo esame (avvenuto il 10 maggio 2010), ha collocato tale condotta almeno al 2006/2007, così come indicato nell'imputazione.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, cui la difesa contrappone differenti apprezzamenti di merito, che tuttavia non sono consentiti in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q P.Q.M