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Ordinanza — n. 19148/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug trafficking conviction for excessive penalty and lack of generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19148/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for drug trafficking. The appellant argued for generic mitigating circumstances and a lighter sentence, but the appellate court correctly noted the absence of positive elements to support such claims given the large quantity of drugs involved. Consequently, the court ruled that the defense's arguments were merely different merit evaluations outside the scope of a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 73 d.P.R. n. 309/1990: An appeal challenging a criminal judgment based on the non-application of generic mitigating circumstances or excessive sentencing is inadmissible when the lower court's reasoning is rational and the defense's arguments constitute mere differences in merit evaluation rather than legal errors.

Parole chiave

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drug trafficking conviction generic mitigating circumstances excessive penalty appeal inadmissible appeal merit evaluation review motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 28 febbraio 2025, con la quale Alessandro Forte era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 22.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 del d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

posto da: FORTE ALESSANDRO nato a VILLARICCA il 02/10/1981 avverso la sentenza del 09/07/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Napoli del 9 luglio 2025, che ha confermato la decisione resa dal G.I.P. del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il 28 febbraio 2025, con la quale Alessandro Forte era stato condannato alla pena di anni 4, mesi 2 di reclusione ed euro 22.000 di multa, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 73 del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Mondragone il 15 aprile 2024.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata applicazione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena, è manifestamente infondato, avendo al riguardo la Corte di appello rimarcato, in maniera non irragionevole, l'assenza di elementi suscettibili di positivo apprezzamento, valorizzando la gravità della condotta tenuta, desunta dal rilevante quantitativo dello stupefacente detenuto (ovvero 400 grammi di cocaina e 400 grammi di hashish), elemento questo al cospetto del quale sono stati ritenuti recessivi gli argomenti sostenuti dalla difesa.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

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