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Ordinanza — n. 19144/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as ban on leaving the country is mandatory for substitute sentences.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19144/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible regarding the mandatory nature of the ban on leaving the country for substitute sentences. The appellant challenged the application of this restriction under the plea-bargain sentencing, arguing it violated specific procedural and human rights articles. The court ruled that the ban is a necessary and predetermined content of the sentence, not a discretionary accessory penalty, thus requiring its mandatory application.

Regesto Legislator

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Art. 56-ter legge n. 689 del 1981; Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990: The ban on leaving the country is a necessary and predetermined content of substitute sentences, not a discretionary accessory penalty, and must be applied obligatorily even in plea-bargain proceedings.

Parole chiave

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substitute sentences ban on leaving country mandatory application plea bargain sentencing accessory penalty Italian Criminal Procedure domiciliary detention

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 545 bis cod. proc. pen.
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta, rispetto al divieto di espatrio indicato tra le prescrizioni applicate, la violazione degli art. 545 bis cod. proc. pen., 20 bis cod.
Art. 20 bis cod. pen.
Art. 53, 56 bis e 56 ter della legge n. 689 del 1981
Art. 2 del protocollo n.4 CEDU
Art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990
Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
art. 545 bis cod. proc. pen
Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta, rispetto al divieto di espatrio indicato tra le prescrizioni applicate, la violazione degli art. 545 bis cod. proc. pen., 20 bis cod.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 30440 del 11/06/2025, Rv. 288509

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Testo completo

posto da: ASCONE MICHELE nato a POLISTENA il 20/11/2004 avverso la sentenza del 18/09/2025 del GIP TRIBUNALE di PALMI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;• Premesso che è stata impugnata la sentenza di patteggiamento del G.U.P. del Tribunale di Palmi del 18 settembre 2025, con la quale a Michele Ascone era stata applicata la pena concordata di anni 1, mesi 1, giorni 10 di reclusione ed euro 2.871 di multa (con sostituzione della pena detentiva con la detenzione domiciliare di pari durata), in relazione al reato ex art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Rosarno 1'8 novembre 2024.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta, rispetto al divieto di espatrio indicato tra le prescrizioni applicate, la violazione degli art. 545 bis cod. proc. pen., 20 bis cod. pen., 53, 56 bis e 56 ter della legge n. 689 del 1981 e 2 del protocollo n.4 CEDU, è manifestamente infondato, dovendosi considerare che nella proposta di programma di trattamento relativo alle pene sostitutive sottoscritta il 15 settembre 2025, l'imputato si era impegnato a rispettare le prescrizioni stabilite dall'Autorità giudiziaria in tema di limitazioni della libertà di movimento.

Richiamata altresì l'affermazione di questa Corte (Sez. 3, n. 30440 del 11/06/2025, Rv. 288509), secondo cui, in tema di pene sostitutive di pene detentive brevi, il divieto di espatrio rientra tra le prescrizioni dettate per la semilibertà, per la detenzione domiciliare e per il lavoro di pubblica utilità sostitutivi dall'art. 56-ter legge n. 689 del 1981, introdotto dall'art. 71 del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sicché, non avendo natura di "pena accessoria", la cui applicazione dipende dalla valutazione discrezionale del giudice, costituisce contenuto necessario e predeterminato della pena sostitutiva, da applicare obbligatoriamente, anche in caso di patteggiamento.

Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dic P.Q.Mabio unica Il F w-rz t.