Cassation court dismisses appeal against plea bargain sentence for exceeding statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by law. The appellant, Hamza Eddaoudi, challenged the conviction for drug trafficking and theft but failed to cite the limited exceptions allowing review of plea agreements. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements and ordered the appellant to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are strictly limited to specific grounds regarding the defendant's will, legal qualification, or penalty legality; appeals outside these grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: EDDAOUDI HAMZA nato il 09/12/2004 avverso la sentenza del 07/07/2025 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di VERONA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Rilevato che Hamza Eddao9di, tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza di patteggiannento emessa il 7 luglio 2025 dal G.U.P. del Tribunale di Verona, con cui gli è stata applicata la pena di anni 3 di reclusione di reclusione ed euro 12.400 di multa, in ordine ai reati ex art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990 (capo 1) e 337 cod. pen. (capo 2); fatti commessi in Peschiera del Garda il 30 ottobre 2024.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiannento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque sono ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.M