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Ordinanza — n. 19139/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals by two defendants for being personally filed without a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19139/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeals filed by Antony Caperna and Giacomo Crecco inadmissible. Both defendants personally submitted the requests to the court without engaging a qualified defense attorney authorized to practice before the Cassation. The court ruled that such appeals must be submitted by a legal representative, rendering the direct filings procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals to the Court of Cassation must be submitted by a qualified defense attorney; personal filings by the interested party are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeals qualified defense attorney Cassation procedure personal filing criminal appeal diritto a un difensore diritto di agire in giudizio legittimazione a ricorrere

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
art. 110 cod. pen
art. 616 cod. proc. pen
Considerato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.
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Testo completo

nato a FROSINONE il 06/01/1996 CRECCO GIACOMO nato a FROSINONE il 14/09/1979 avverso la sentenza del 07/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 7 aprile 2025, che ha confermato la decisione resa dal Tribunale di Roma 11 17 maggio 2023, con la quale Antony Caperna era stato condannato alla pena di mesi 10, giorni 20 di reclusione ed euro 2.000 di multa e Giacomo Crecco era stato condannato alla pena di anni 1, mesi 4 di reclusione ed euro 4.000 di multa, essendo stati gli imputati ritenuti colpevoli del reato di cui all'art. 110 cod. pen. e 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Roma il 6 marzo 2023.

Rilevato che i ricorsi di Caperna e Crecco sono inammissibili, in quanto proposti dagli interessati personalmente e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Corte di cassazione. Considerato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P P.Q.Migliere estensore Il Presidente Fabio Zunica ton -t"e DEPCYS cp 27 M Furnior Mazzi