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Ordinanza — n. 19138/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and merit re-evaluation outside scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19138/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the defense's arguments regarding the conviction and sentence were generic and lacked specific legal grounds. The defense contended that the lower courts failed to adequately value probative sources and imposed an excessive penalty, but the court found these points to be mere re-evaluations of facts rather than legal errors. Consequently, the court held that such merit-based assessments fall outside the scope of the judgment of legality, leaving the conviction and suspended sentence intact.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 609 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic or merely propose alternative factual evaluations, as the judgment of legality cannot substitute the merit assessment of the lower courts.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds judgment of legality merit re-evaluation suspended sentence tax fraud omission of assets dichiarazione dei redditi

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 609 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
del Tribunale di Agrigento il 16 ottobre 2023, ha riconosciuto il beneficio della non menzione, confermando per il resto la condanna di Diego Comparato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015
280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv.
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Testo completo

posto da: COMPARATO DIEGO nato a CANICATTI il 09/01/1972 avverso la sentenza del 18/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Palermo del 18 aprile 2025 che, in parziale riforma delta decisione resa dal G.U.P. del Tribunale di Agrigento il 16 ottobre 2023, ha riconosciuto il beneficio della non menzione, confermando per il resto la condanna di Diego Comparato alla pena, condizionalmente sospesa, di anni 1 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato ex art. 81 cod. pen. e 7, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito dalla legge n. 26 del 2019; fatti commessi in Agrigento 1'11 marzo 2019 e il 16 ottobre 2020.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, con cui la difesa censura la conferma del giudizio di colpevolezza dell'imputato, è manifestamente infondato, in quanto volto a prefigurare una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie, a fronte della esauriente ricostruzione operata dai giudici di merito, i quali hanno ragionevolmente valorizzato gli accertamenti della Guardia di Finanza di Canicattì, da cui è emerso che l'imputato, nelle domande finalizzate al conseguimento del reddito di cittadinanza, ha consapevolmente omesso di dichiarare i beni immobiliari acquistati per la successione della madre il 27 gennaio 2019 (cfr. pagina 2 della sentenza impugnata).

Osservato che anche il secondo motivo di ricorso, con cui la difesa contesta l'eccessività della pena, è manifestamente infondato perché generico, dovendosi considerare che la pena base è stata fissata in misura prossima al minimo edittale, con applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione e con concessione all'imputato di entrambi i benefici di legge. Evidenziato che, rispetto a ciascun tema dedotto, la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr.

Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601 e Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P. P.Q.M