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Ordinanza — n. 19135/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for re-litigating merits already decided by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19135/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible because the sole ground contested the denial of generic mitigating circumstances, a matter already fully adjudicated. The defense argued for leniency, but the lower courts correctly noted the absence of concrete positive elements and the defendant's prior criminal record. The Court ruled that substantive merit evaluations fall outside the scope of a legality review, rendering the appeal procedurally invalid.

Regesto Legislator

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Art. 616 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: Appeals must be limited to questions of law; re-litigation of merits or grounds already decided constitutes a manifestly unfounded ground, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded re-litigation of merits generic mitigating circumstances scope of legality review prior criminal record procedural dismissal abbandono del procedimento per truffa

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 616 c.p.p.
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 609 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
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Testo completo

posto da: DIMOVIC GINO nato a PALESTRINA il 28/09/1997 avverso la sentenza del 03/07/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Premesso che è stata impugnata la sentenza della Corte di appello di Roma del 3 luglio 2025 che, in parziale riforma della decisione resa in sede di rito abbreviato dal Tribunale di Roma il 18 aprile 2024, ha ridotto ad anni 1, mesi 6 di reclusione ed euro 1.400,00 di multa la pena a carico di Gino Dimovic, ritenuto colpevole del reato di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso in Roma il 9 settembre 2023.

Osservato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato, in quanto ripropositivo di un tema già adeguatamente trattato, avendo i giudici di merito rimarcato in senso ostativo, e in maniera pertinente, l'assenza di concreti elementi suscettibili di positivo apprezzamento e il precedente penale a carico dell'imputato (cfr. pagina 4 della sentenza impugnata), non potendosi in ogni caso sottacere che il trattamento sanzionatorio è stato comunque mitigato dai giudici di appello.

Ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata risulta sorretta da considerazioni razionali, alle quali la difesa contrappone differenti valutazioni di merito, che tuttavia esulano dal perimetro del giudizio di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, Rv. 280601). Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere del pagamento delle spese del procedimento, nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

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