Cassation appeal against plea bargain sentence dismissed for filing outside statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal against the plea bargain sentence inadmissible because it was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Mosè Orlando, challenged the sentence without raising issues regarding the defendant's will, legal qualification, or legality of the penalty, which are the only exceptions allowed. Consequently, the court ruled that the appeal violated procedural requirements and ordered the appellant to bear the costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against plea bargain sentences are admissible only for specific grounds; appeals lacking these grounds are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: ORLANDO MOSE nato a MESSINA il 04/08/1994 avverso la sentenza del 18/09/2025 del TRIBUNALE di MESSINA udita la relazione svolta dal Consigliere FABIO ZUNICA;Rilevato che Mosè Orlando, tramite il suo difensore di fiducia, contesta il mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. rispetto alla sentenza emessa il 18 settembre 2025 dal Tribunale di Messina, con cui gli è stata applicata la pena concordata di anni 3 di reclusione ed euro 14.000 di multa, in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 1, del d.P.R. n. 309 del 1990; fatto commesso a Messina il 2 settembre 2025.
Considerato che il ricorso è stato proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente l'impugnazione della sentenza di patteggiamento «solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza», profili questi non dedotti e comunque sono ravvisabili nel caso di specie. Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q P.Q.M