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Ordinanza — n. 19054/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it sought factual re-evaluation, a prerogative exclusive to the trial court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19054/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Cristian Di Donato inadmissible. The appellant argued for a re-evaluation of factual elements and sentencing logic regarding a burglary conviction. The court rejected this because the appeal sought a factual reassessment, which is exclusively the prerogative of the trial court and precluded at the cassation level.

Regesto Legislator

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Art. 2, Art. 76 comma 3 d.lgs. n. 159/2011; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it is based on the hope for a re-evaluation of factual elements, as this constitutes an exclusive prerogative of the judgment on merits.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual re-evaluation preclusion exclusive trial court prerogative sentencing logic review criminal procedure law risarcimento per atto illecito recidiva nell'infrazione altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.lgs. n. 159/2011
Art. 76 comma 3 d.lgs. n. 159/2011
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna haconfermato la decisione del Tribunale della medesima città in composizione monocratica08/04/2024, che aveva dichiarato Cristian Di Donato colpevole del reato di cui all’art. 76d.lgs.
Art. 133 cod. pen.
n.159 del 2011, oltre che erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod.pen.3.
Art. 616 cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod.
art. 133 cod.pen
n.159 del 2011, oltre che erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod.pen.3.
art. 616 cod. proc. pen
Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

RTE di APPELLO di BOLOGNA;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RILEVATO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna haconfermato la decisione del Tribunale della medesima città in composizione monocratica08/04/2024, che aveva dichiarato Cristian Di Donato colpevole del reato di cui all’art. 76d.lgs. 06 settembre 2011, n. 159 – per aver violato le prescrizioni impostegli mediante fogliodi via, facendo rientro in Bologna, laddove venina tratto in arresto quale autore di una rapinaperpetrata all’interno di un supermercato – e per l’effetto, previa concessione dellecircostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi uno e giorni dieci diarresto.2.

Avverso tale sentenza Cristian Di Donato, tramite il proprio difensore avv.Giancarlo Tunno, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo – con due distinti motivi –erronea applicazione della legge penale e vizio di mancanza e manifesta illogicità,contraddittorietà e inidoneità della motivazione, in ordine agli artt. 2 e 76 comma 3 d.lgs. n.159 del 2011, oltre che erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 133 cod.pen.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato sull’auspicio di una rivalutazione dielementi fattuali, preclusa in questa sede in quanto prerogativa esclusiva del giudizio dimerito.

Invero, dettagliata è la motivazione della sentenza impugnata, in fatto e in diritto, siasotto il profilo dell’elemento oggettivo del contestato paradigma normativo, sia quantoall’aspetto dell’elemento soggettivo dello stesso. Non vi era stata alcuna deduzione – in sededi gravame – quanto al trattamento sanzionatorio.4. A fronte di tali argomentazioni - logiche e scevre da vizi giuridici, dunquemeritevoli di restare al riparo da qualsivoglia stigma, in sede di legittimità – l’atto diimpugnazione si limita ad invitare ad una rivalutazione degli elementi fattuali esistentinell’incarto processuale, proponendo una rilettura già esclusa in modo non manifestamenteillogico in sede di appello e peccando, quindi, anche di aspecificità.5.

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi diesonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremilaeuro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI