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Ordinanza — n. 19052/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19052/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19052/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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LE di SORVEGLIANZA di ROMA;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato le istanze volte ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzionedomiciliare, presentate da Cosimo Coppola, soggetto in espiazione della pena di anni uno,mesi nove e giorni ventisei di reclusione.2. Ricorre per cassazione Cosimo Coppola, a mezzo del difensore avv. MarcoCinquegrana, deducendo violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.

Regesto Legislator

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art. 99 comma 4 cod. pen, art. 616 cod. proc.pen; Ordinanza — n. 19052/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato le istanze volte ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzionedomiciliare, presentate da Cosimo Coppola, soggetto in espiazione della pena di anni uno,mesi nove e giorni ventisei di reclusione.2. Ricorre per cassazione Cosimo Coppola, a mezzo del difensore avv. MarcoCinquegrana, deducendo violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.

Parole chiave

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revoca del permesso di dimora recidiva nell'infrazione ripristino dello statuto di rifugiato assistenza riabilitativa allontanamento proroga della carcerazione espulsione

Disposizioni normative citate

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art. 99 comma 4 cod. pen
pen., atteso che il condannato –già beneficiario dell’affidamento in prova ai servizi sociali nel 2005 – ha poi riportato ulterioricondanne con applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.
art. 616 cod. proc.pen
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Testo completo

LE di SORVEGLIANZA di ROMA;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Roma harigettato le istanze volte ad ottenere l’affidamento in prova al servizio sociale o la detenzionedomiciliare, presentate da Cosimo Coppola, soggetto in espiazione della pena di anni uno,mesi nove e giorni ventisei di reclusione.2. Ricorre per cassazione Cosimo Coppola, a mezzo del difensore avv. MarcoCinquegrana, deducendo violazione di legge ex art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 666, 678, 178 lett. c), 179 cod. proc. pen., 47 legge 26 luglio 1975, n. 354,per omessa valutazione della documentazione relativa al domicilio e al lavoro del ricorrentein Germania.La difesa – all’indomani del vaglio preliminare di ammissibilità – ha anchedepositato memoria, a mezzo della quale ha sottolineato come il profilo di inammissibilità exart. 58-quater Ord. pen. non sia stato trattato nel ricorso, sussistendo un vizio preliminare dinullità della impugnata ordinanza, inerente alla mancata valutazione della documentazioneDei contenuti di tale memoria, però, non potrà tenersi conto, essendo stata lastessa depositata in data 29/04/2026, ossia tardivamente rispetto al termine di cui all’art. 611cod. proc. pen. (circa le conseguenze da riconnettere alla tardività del deposito di memorie,si veda Sez. 4, n. 10022 del 06/02/2025, Altese, Rv. 287766 – 02).3.

Vengono articolate censure non consentite in sede di legittimità, in quantocostituite da mere doglianze versate in fatto e non scandite da specifica critica delcomplesso delle argomentazioni poste a base dell’ordinanza, che ha motivato il rigettocompiutamente, oltre che in maniera non manifestamente illogica o contraddittoria.Invero, il giudice a quo, ha preliminarmente sottolineato la inammissibilitàdell’istanza, ai sensi dell’art. 58-quater comma 7-bis Ord. pen., atteso che il condannato –già beneficiario dell’affidamento in prova ai servizi sociali nel 2005 – ha poi riportato ulterioricondanne con applicazione della recidiva ex art. 99 comma 4 cod. pen.

In ordine a questospecifico aspetto, la difesa non ha formulato osservazioni di alcun genere, mancando dioperare una specifica devoluzione.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ravvisandosi ipotesi di esonero - al versamento di una somma in favoredella Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc.pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI