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Ordinanza — n. 19050/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding knife carrying penalty reduction due to factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19050/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought a re-evaluation of factual elements rather than a legal error. The appellant argued for reduced penalties under Article 131-bis of the Penal Code, but the lower court correctly applied the law based on the specific conduct and prior convictions. The court ruled that factual assessments fall within the territorial court's exclusive competence and cannot be challenged on cassation grounds.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 606 c.p.p.: Appeals based on factual re-evaluation or lack of motivation regarding the exclusion of punishability due to minor offense are inadmissible as they do not constitute a violation of law.

Parole chiave

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factual re-evaluation minor offense exclusion Article 131-bis inadmissible appeal penal procedure vices violazioni della legge sulle armi oggetto pericoloso contravvenzione bagatellare

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
pen., per inosservanzao erronea applicazione della legge penale, in riferimento all’art. 131-bis cod.
Art. 606, comma 1, lett. b) e e) c.p.p.
Ricorre per cassazione Raffaele Pio Fania, per il tramite del difensore avv.Ettore Censano, articolando un motivo unico di ricorso, attraverso il quale deducecumulativamente i vizi ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen., per inosservanzao erronea applicazione della legge penale, in riferimento all’art. 131-bis cod. pen, nonché percarenza e illogicità della motivazione sul punto.3.
art. 616 cod. proc. pen
Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.273678
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Testo completo

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bari ha riformato lasentenza del Tribunale di Foggia in composizione monocratica del 10/01/2023, che avevadichiarato Raffaele Pio Fania colpevole della contravvenzione di cui all’art. 4 legge 18 aprile1975, n. 110 - per aver portato fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, uncoltello a serramanico con lama lunga nove centimetri, che custodiva nel giubbotto cheindossava - e per l’effetto, ritenuta l’ipotesi della lieve entità, ha rideterminato la pena inflittaal suddetto imputato nella misura di euro 667,00 di ammenda, confermando le residuestatuizioni contenute nella decisione gravata.2. Ricorre per cassazione Raffaele Pio Fania, per il tramite del difensore avv.Ettore Censano, articolando un motivo unico di ricorso, attraverso il quale deducecumulativamente i vizi ex art. 606, comma 1, lett.

b) ed e) cod. proc. pen., per inosservanzao erronea applicazione della legge penale, in riferimento all’art. 131-bis cod. pen, nonché percarenza e illogicità della motivazione sul punto.3. Il ricorso è inammissibile, in quanto fondato su censure non consentite,invocandosi, invero, una rivalutazione inerente a elementi fattuali, precipuamente incentratisulla ricostruzione storica e oggettiva della vicenda. Invero, ai fini dell’esclusione della causadi non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersi adeguata la motivazione chedia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall’art. 131-bis cod. pen.,considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv.273678).Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere il beneficio dequo, in ragione delle modalità della condotta, nonché del pericolo intrinsecamente connessoal porto del coltello e, infine, dell’esistenza di una condanna successivamente intervenuta acarico del ricorrente.

A fronte di tali argomentazioni – esaustive e lineari, oltre che prive diincongruenze di carattere logico – la difesa spende argomentazioni reiterative e fattuali,denunciando anche inesistenti difetti della struttura motivazionale.4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e - non ricorrendo ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI