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Ordinanza — n. 19037/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against revocation of semi-liberty due to inadmissible procedural grounds and lack of specific motivation challenges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19037/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Bernardino Adamo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Adamo challenged the Brescia Supervision Tribunal's revocation of his semi-liberty, arguing procedural flaws and the appropriateness of his current treatment. The court rejected these claims because the appeal failed to identify specific aspects of the decision for review and instead offered generic counterarguments to the tribunal's assessment of his lack of critical revision and indifference toward the victim's family.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) e e) c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal against a supervision tribunal decision is inadmissible if it fails to pinpoint specific grounds for review and merely offers generic refutations of the court's factual and legal assessment.

Parole chiave

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semi-liberty revocation inadmissible appeal procedural vices supervision tribunal court costs and fine risarcimento alle vittime di reati ricongiungimento familiare differito revisione delle prestazioni d'invalidità

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) e) c.p.p.
Antonio D’Amelio, deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 50 e segg. legge 26 luglio 1975 n. 354
Art. 677 c.p.p.
Art. 678 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

IBUNALE di SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Brescia hadisposto la revoca della semilibertà, che era stata concessa – con provvedimento delTribunale di sorveglianza di Milano del 03/11/2022 - a Bernardino Adamo, soggetto inespiazione della pena dell’ergastolo e a carico del quale risultano pregiudizi per i reati diomicidio premeditato, riciclaggio, ricettazione, furto aggravato e lesioni personali; ladecisione trae origine dalla tardività della prospettazione risarcitoria, per non avere ilcondannato – in oltre tre anni trascorsi in sottoposizione alla suddetta misura alternativa –mai fatto fronte all’obbligo di procedere al risarcimento del danno, oltre ad aver sempremostrato indifferenza nei confronti dei familiari della vittima.2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione Bernardino Adamo, con atto afirma dell’avv. Antonio D’Amelio, deducendo vizi ex art. 606 comma 1 lett.

b) ed e) cod. proc.pen., per erronea applicazione degli artt. 50 e segg. legge 26 luglio 1975 n. 354, 677 e 678cod. proc. pen., oltre che per manifesta illogicità della motivazione.La difesa ha presentato memoria con motivi nuovi, deducendo l’idoneità deltrattamento in corso e la buona condotta sempre serbata dal condannato, il quale hacorrettamente espletato attività lavorativa; ulteriore deduzione ha riguardato la presenza diuna revisione critica di quanto commesso, da parte del soggetto.3. Il ricorso è inammissibile, essendo fondato su motivi non consentiti e comunquemanifestamente infondati.

Deve, in proposito, rilevarsi che detto ricorso, pur denunciandoformalmente vizio di motivazione, non individua singoli aspetti del provvedimento impugnatoda sottoporre a censura, ma tende a provocare una nuova e non ammessa – in questa sede- valutazione del merito dei presupposti per la concessione della misura alternativa richiesta,correttamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza di Brescia. Detta autorità giudiziaria,infatti, ha ritenuto che – a fronte dei gravissimi fatti commessi – la mancanza di rivisitazionecritica di quanto posto in essere e l’indifferenza nei confronti dei familiari della vittimaassumessero un significato oltremodo negativo, tale da imporre la revoca della misuraalternativa in vigore.Dal momento che l’impugnazione non riesce a disarticolare dette argomentazioni -che sono non manifestamente illogiche e scevre da vizi giuridici – limitandosi, invece, aconfutarle genericamente e a prospettare una lettura alternativa degli elementi fattuali, essadeve essere dichiarata inammissibile.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI