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Ordinanza — n. 19033/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal regarding non-punishment due to minor offense under Art. 131-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19033/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court correctly applied the law regarding the minor offense exception. The appellant argued for non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code, claiming the crime of driving without a license was too minor to warrant penalty. The court rejected this, stating the territorial court properly assessed the severity of the harm to the protected legal interest and found the offense not sufficiently trivial.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis c.p.; Art. 606 c.p.p.: The exception of non-punishment for minor offenses requires a specific motivation demonstrating the absence of a single statutory prerequisite, and the territorial court's assessment of the harm's severity is binding if not arbitrary.

Parole chiave

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non-punishment minor offense Art. 131-bis Penal Code procedural inadmissibility driving without license proportionality of penalty guida nonostante revoca della patente guida recidiva in stato di ebbrezza infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis c.p.
pen., per inosservanza oerronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 131-bis cod.
Art. 606 c.p.p.
Alesandro Agnello, deduce lasussistenza della violazione ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 616 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
Invero, aifini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersiadeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiestidall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez.
art. 616 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678
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Testo completo

di APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTORilevato che Vasile Calin, con il ricorso a firma dell’avv. Alesandro Agnello, deduce lasussistenza della violazione ex art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen., per inosservanza oerronea applicazione della legge penale, con riferimento all’art. 131-bis cod. pen., nellasentenza della Corte di appello di Catania indicata in epigrafe, che ha confermato ladecisione del Tribunale di Ragusa del 14/11/2024, la quale aveva a sua volta dichiaratol’odierno ricorrente colpevole del reato di cui all’art. 73 d.lgs. 06 settembre 2011 n. 159 –perché, essendo sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale conobbligo di soggiorno,– si poneva alla guida di un veicolo essendo privo di patente, in quantomai conseguita - e per l’effetto, previa esclusione della contestata recidiva e riconosciute lecircostanze attenuanti generiche - lo aveva condannato alla pena di mesi tre di arresto, oltreche al pagamento delle spese processuali;considerato che la doglianza non supera il vaglio preliminare di ammissibilità, in quantoriproduttiva di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito.

Invero, aifini dell’esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è da ritenersiadeguata la motivazione che dia conto dell’assenza di uno soltanto dei presupposti richiestidall’art. 131-bis cod. pen., considerato, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678).Ebbene, la Corte territoriale ha ritenuto di non poter riconoscere l’invocato beneficio, inragione della natura non tenue della lesione prodottasi al bene giuridico tutelato dalla norma;rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non ricorrendo un’ipotesidi esonero - al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile intremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI