Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of grounds for re-evaluating execution judge's factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Mariano Musella's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Musella argued that the execution judge failed to properly consider the continuity of crimes due to a lack of homogeneity between offenses. The court rejected this, stating that the execution judge already thoroughly analyzed the facts and their lack of connection, making a re-evaluation impermissible in a legitimacy review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it requests a re-evaluation of the execution judge's factual analysis regarding the continuity of crimes, as such review is precluded in a judgment of legitimacy.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
E di APPELLO di MILANO;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano – in funzionedi giudice dell’esecuzione – ha disatteso la richiesta presentata da Mariano Musella, voltaall’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati mediante due sentenze(sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano del 29/11/2021,passata in giudicato il 26/04/2022, di applicazione ex art. 444 cod. proc. pen. della pena dianni tre di reclusione, per i reati di cui agli artt. 416, 648-bis cod. pen., 131-ter d.lgs. 01settembre 1993, n. 385 e 2 d.lgs. 10 marzo 2000 n. 74, commessi in Milano dal 18/09/2018al 02/04/2019; sentenza della Corte di appello di Milano del 06/10/2021, in riforma delladecisione del Tribunale di Lodi del 20/12/2023, passata in giudicato il 21/03/2025, dicondanna alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, per i reati di cui agli artt. 2, 3 e10-quater d.lgs. 74 del 2000, commessi in Mediglia, dal 27/02/2025 al 16/08/2018).2.
Ricorre per cassazione Mariano Musella, con atto a firma dell’avv. LucaTarabbia, deducendo violazione dell’art. 606 comma 1 lett.
b) ed e) cod. proc. pen., inrelazione all’art. 671 cod. proc. pen., per non esser stati adeguatamente considerati i datiessenziali emergenti dagli atti, rappresentati dalla omogeneità fra i fatti e dalle analogieriscontrabili fra gli stessi, che evidenziano la sussistenza di una preordinazione di fondo dellevarie condotte.All’indomani del vaglio preliminare di ammissibilità, la difesa ha presentatomemoria, a mezzo della quale ha ribadito la fondatezza delle ragioni poste a fondamentodell’impugnazione. Il Giudice dell’esecuzione – in ipotesi difensiva - ha fondato la propriadecisione attribuendo a un atto processuale un contenuto oggettivamente diverso da quelloreale, nel senso che l’appartenenza ad una compagine associativa possa influirenegativamente sul riconoscimento del vincolo della continuazione.
Trattasi di errore decisivo,in quanto va ad incidere in modo determinante sull’iter argomentativo della decisione,rendendo illogico l’impianto complessivo.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, in ragione della manifesta infondatezzadei motivi addotti. Nel caso in esame, infatti, la dedotta questione è stata risolta – ad operadel giudice dell’esecuzione - con approfondita analisi dei singoli fatti delittuosi, della lorogenesi prossima, delle loro modalità esecutive, con argomenti di fatto del tutto logici, la cui“ridiscussione” è pertanto radicalmente preclusa in sede di legittimità (il giudicedell’esecuzione, in particolare, ha segnalato trattarsi di condotte poste in essere entro unarco temporale dilatato e che non sono tra loro in alcun modo ricollegabili).Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce una sostanziale richiesta dirivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazionenormativa del giudizio di legittimità.
Da ciò, deriva la inammissibilità del proposto ricorso.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, alversamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensidell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI