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Ordinanza — n. 19028/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against early release denial due to procedural defects and lack of logical reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19028/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Emanuele D'Ippolito inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the grievances regarding procedural violations and lack of motivation were entirely based on facts already established and rejected by the lower Tribunal of Surveillance. Consequently, the decision denying early release based on the inmate's repeated offenses was upheld as logically sound and free from legal defects.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.; Art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354: Appeals against surveillance court decisions are inadmissible if the grievances are merely repetitive of previously rejected arguments or if they do not substantively challenge the logical and legal basis of the ruling regarding the inmate's conduct.

Parole chiave

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early release denial procedural defects lack of motivation repetitive grievances inadmissible appeal surveillance court penitentiary benefit messa in libertà provvisoria

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 1 lett. b) e e) cod. proc. pen.
Art. 54 legge 26 luglio 1975 n. 354
pen., per violazione di legge in relazione all’art. 54 legge26 luglio 1975 n.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

IBUNALE di SORVEGLIANZA di CATANIA;dato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTOVisti gli atti;esaminati il ricorso e l’ordinanza impugnata;ritenuto che siano inammissibili le censure dedotte nel ricorso presentato da EmanueleD’Ippolito a mezzo dell’avv. Carmelo Edoardo Cappello, laddove si denunciano vizi ex art.606 comma 1 lett.

b) e e) cod. proc. pen., per violazione di legge in relazione all’art. 54 legge26 luglio 1975 n. 354 e per omessa, apparente e/o illogica motivazione, in relazione allamancata concessione della liberazione anticipata, che sarebbero riscontrabili nelprovvedimento indicato in epigrafe, mediante il quale il Tribunale di sorveglianza di Cataniaha rigettato il reclamo proposto avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza diSiracusa, che aveva a sua volta disatteso l’istanza di liberazione anticipata presentata dalricorrente, relativamente a quattro semestri espiati, che coprono il periodo dal 21/07/2023 al20/07/2025 (era stata posta specificamente a fondamento della decisione reiettiva lacommissione – ad opera del condannato – di numerosi e gravi episodi di reato, atti aincidere sul secondo, sul terzo e sul quarto semestre, essendo stati realizzati i reati dievasione e ricettazione in data 09/04/2024, di evasione il 13/04/2024 e il 18/05/2024, dilesioni personali e minacce il 15/07/2024 e, infine, di evasione il 20/07/2025 e il 23/07/2025ed era stata negativamente valutata, consequenzialmente, la condotta nel complesso tenutadal soggetto);ritenuto che le doglianze sussunte nell’atto di impugnazione siano interamente versate infatto e non si confrontino con la motivazione adottata dal Tribunale di sorveglianza, cheappare scevra da vizi logici e giuridici e che si impernia sulla ritenuta gravità delle sopradette trasgressioni, valutate dai Giudici di sorveglianza alla stregua di fattori evocativi di unamancata adesione del condannato – per l’intero periodo di interesse - all’opera dirieducazione, essenziale per il riconoscimento dell’invocato beneficio penitenziario ex art. 54legge 26 luglio 1975, n. 354;considerato, inoltre, che tali censure sono meramente riproduttive di profili di censura giàadeguatamente vagliati nei termini sopra indicati e disattesi dal Tribunale di sorveglianza conmotivazione congrua, logica e priva di forme di contraddittorietà;ritenuto, alla luce delle considerazioni che precedono, che il ricorso debba essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.;

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI