Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19026/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of positive facts for generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19026/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the criminal appeal by Mentor Sejfullahu inadmissible. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the court found no positive facts supporting this claim. Instead, the court noted the defendant's irregular status, lack of fixed residence, and possession of drugs and unexplained money as decisive negative factors.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.; Art. 62-bis cod. pen.: An appeal based on the non-recognition of generic mitigating circumstances is inadmissible if the lower court's reasoning is free from logical or legal defects and relies on the absence of positive facts supporting such circumstances.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances inadmissible appeal irregular status possession of drugs unexplained money sanzione penale delitto porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
Ricorre per cassazione Mentor Sejfullahu, per il tramite del difensore avv.Mauro Serpico, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett.
Art. 62-bis cod. pen.
pen., perinosservanza o erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., nonché manifesta illogicitàdella motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.3.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 699 cod. pen
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano haconfermato la decisione del 09/01/2025 del Tribunale della medesima città, che avevadichiarato Mentor Sejfullahu colpevole del reato di cui all’art. 699 cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
pen., perinosservanza o erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., nonché manifesta illogicitàdella motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.3.
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ORTE di APPELLO di MILANOdato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO VALERIO LANNA;RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Milano haconfermato la decisione del 09/01/2025 del Tribunale della medesima città, che avevadichiarato Mentor Sejfullahu colpevole del reato di cui all’art. 699 cod. pen. – per averportato fuori dalla propria abitazione un coltello con lama estraibile a scatto e dispositivo diblocco lama, della lunghezza complessiva di 21 cm., di cui 9,5 di lama – e, per l’effetto, loaveva condannato alla pena di mesi dieci di arresto, disponendo la confisca e distruzione delcoltello in sequestro e la restituzione all’imputato della somma di denaro in sequestro.2. Ricorre per cassazione Mentor Sejfullahu, per il tramite del difensore avv.Mauro Serpico, deducendo violazione ex art. 606 comma 1 lett.

c) cod. proc. pen., perinosservanza o erronea applicazione dell’art. 62-bis cod. pen., nonché manifesta illogicitàdella motivazione, in punto di mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche.3. Il ricorso è inammissibile. I Giudici del merito, infatti, rilevano come elementipositivi - in punto di concessione delle circostanze attenuanti generiche - non sianorinvenibili, assumendo invece negativo rilievo dirimente il fatto che l’imputato, irregolare interritorio italiano e privo di fissa dimora, sia stato trovato in possesso sia di sostanzastupefacente del tipo cocaina, sia di una somma di denaro, della quale non ha saputogiustificare il possesso.A fronte di tali argomentazioni, scevre da vizi logici e giuridici ed espresse inmaniera coerente e non contraddittoria, la difesa ricorrente insiste – con deduzionimarcatamente aspecifiche e assertive - sulla necessità, da parte della Corte territoriale, diprocedere al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.4.

Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e – in assenza di ipotesi di esonero - al versamento di una somma alla Cassadelle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 14/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANGELO VALERIO LANNA VINCENZO SIANI