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Ordinanza — n. 19019/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19019/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19019/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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AGNOLA il 23/05/1974 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; oi135/RG. 36385 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Osvaldo Negro avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il primo motivo di ricorso (mancata esclusione della recidiva) inammissibile, perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura, già vagliati e disattesi, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza); ritenuto il secondo motivo (omessa applicazione di pena sostituiva) non consentito perché non proposto con l'atto di appello ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.MsuNfis

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19019/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 36385 Letto il ricorso proposto nell'interesse di Osvaldo Negro avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il primo motivo di ricorso (mancata esclusione della recidiva) inammissibile, perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura, già vagliati e disattesi, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza); ritenuto il secondo motivo (omessa applicazione di pena sostituiva) non consentito perché non proposto con l'atto di appello ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.MsuNfis

Parole chiave

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ricorso per cassazione recidiva nell'infrazione procedura di revisione penale procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia motivi di cassazione aiuto all'evasione di detenuti

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
2 della sentenza); ritenuto il secondo motivo (omessa applicazione di pena sostituiva) non consentito perché non proposto con l'atto di appello ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

AGNOLA il 23/05/1974 avverso la sentenza del 10/07/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO; oi135/RG. 36385

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Osvaldo Negro avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di evasione; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il primo motivo di ricorso (mancata esclusione della recidiva) inammissibile, perché fondato su motivi meramente riproduttivi di profili di censura, già vagliati e disattesi, con argomenti giuridicamente corretti e privi di manifeste illogicità dal giudice di merito (cfr. pag. 2 della sentenza); ritenuto il secondo motivo (omessa applicazione di pena sostituiva) non consentito perché non proposto con l'atto di appello ritenuto che dagli argomenti che precedono consegua l'inammissibilità del ricorso con le conseguenti pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P. P.Q.MsuNfis