Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and reiterative of already rejected arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible for being generic and merely reiterating arguments previously dismissed by the lower court. The appellant, Francesco Stranisci, challenged a conviction for resisting a public official, but the court found the district court had already thoroughly reconstructed the facts based on probative evidence. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine, ruling that he could not claim lack of fault for filing a meritless appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and reiterative of arguments already examined and rejected by the lower court, without presenting new grounds or a different legal perspective.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato a TORINO il 24/08/1984 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;130/RG. 36368
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Stranisci avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perchè generico e reiterativo di argomenti, già vagliati e disattesi con corrette argomentazioni, avendo la Corte distrettuale ricostruito in modo dettagliato la vicenda per cui è processo sulla scorta di una congrua e non illogica lettura del dato probatorio (pag 4 e 5 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M