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Ordinanza — n. 19018/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as generic and reiterative of already rejected arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19018/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible for being generic and merely reiterating arguments previously dismissed by the lower court. The appellant, Francesco Stranisci, challenged a conviction for resisting a public official, but the court found the district court had already thoroughly reconstructed the facts based on probative evidence. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine, ruling that he could not claim lack of fault for filing a meritless appeal.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it is generic and reiterative of arguments already examined and rejected by the lower court, without presenting new grounds or a different legal perspective.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic appeal reiterative arguments inadmissibility resisting public official procedural costs Corte di Cassazione art. 367 c.p.p. ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
art. 337 cod. pen
Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Stranisci avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

nato a TORINO il 24/08/1984 avverso la sentenza del 11/09/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIELLA IANNICIELLO;130/RG. 36368

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Stranisci avverso la sentenza in epigrafe indicata per il delitto di resistenza a pubblico ufficiale ex art. 337 cod. pen.; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto il ricorso inammissibile perchè generico e reiterativo di argomenti, già vagliati e disattesi con corrette argomentazioni, avendo la Corte distrettuale ricostruito in modo dettagliato la vicenda per cui è processo sulla scorta di una congrua e non illogica lettura del dato probatorio (pag 4 e 5 della sentenza); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P. P.Q.M